Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9362 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA BELLA NOME NOME a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge, vizio motivazionale e travisamento della prova in relazione all’affermata responsabilità contestando la motivazione della sentenza impugnata laddove dalla disamina della sentenza si evincerebbe chiaramente che la Corte territoriale ha omesso di valutare nella loro interezza le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, ovvero di colui che, sentito prima come fonte confidenziale e poi come persona informata sui fatti, ha consentito l’individuazione del NOME. .
In ricorso si trascrivono i passaggi di tali dichiarazioni che non sarebbero stati valutati.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in NOMEa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse NOMEioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di NOMEa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che NOME‘ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). E, ancora di recente, NOMEa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che,
così prospettate, solo 3pparentemente denunciano un errore logico o giuridico determiNOME (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608).
In ogni caso, i motivi in NOMEione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in NOMEa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.
Le censure concernenti assente carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gii elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatarrente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugNOME, alle pagg. 4 e ss. tutti i motivi di doglianza proposti, dando conto analiticamente delle risultanze istruttorie che hanno portato all’affermazione di responsabilità del COGNOME.
Peraltro, come rilevava già il giudice di primo grad p – con una motivazione con cui in concreto i motivi di appello non si erano confrontati – nel corso del giudizio era stata acqulsita con il consenso delle parti la comunicazione di notizia di reato al cui interno e’ano contenute le s.i.t. rese da COGNOME NOME e da COGNOME NOME NOME NOME‘ultimo veniva sentito a dibattimento, rendendo una versione dei fatti non coincidente con quanto in precedenza riferito, il che lo ha reso un teste inattendibile, per cui si è pervenuti all’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado) prescindendo da quelle.
Rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe NOMEa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Essendo il ricorqo inammissibile e, a norma dell art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi asser,za di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren-
N. NUMERO_DOCUMENTO GLYPH RG.
te al pagamento delle spese ciel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniar a nella misura indicata in disposicivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso in Roma il 19/02/2025
Il C ‘hsigliere est sore
La Presidente