Ricorso Inammissibile e Spese Legali: La Cassazione Chiarisce
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, uno degli esiti possibili è la dichiarazione di inammissibilità. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi formali o altre ragioni previste dalla legge, non può essere esaminato nel merito dai giudici. Questa decisione comporta conseguenze significative per chi ricorre, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali. Ma cosa accade per le spese legali della controparte, la cosiddetta parte civile? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, stabilendo un principio di grande rilevanza pratica.
Il Caso in Esame: Un Appello Davanti alla Suprema Corte
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello. Una volta giunto in Cassazione, il ricorso è stato sottoposto a un vaglio preliminare che ne ha evidenziato i profili di inammissibilità. La questione principale su cui la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi, tuttavia, non riguardava il merito della vicenda, ma le conseguenze della declaratoria di inammissibilità in relazione alle spese legali della parte civile.
La Partecipazione della Parte Civile nel Giudizio
Nel procedimento davanti alla Cassazione, la parte civile si era limitata a un’attività minima. In particolare, solo dopo che il fascicolo era stato trasmesso alla Sezione competente per la decisione, a seguito del vaglio di inammissibilità, la parte civile aveva richiesto la conferma della sentenza impugnata. Questo intervento, tardivo e non argomentato, è stato il fulcro della decisione della Corte in materia di spese legali.
Ricorso Inammissibile e Condanna alle Spese: Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza. La condanna dell’imputato, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile non è automatica. Tale condanna è subordinata a una condizione precisa: la parte civile deve aver svolto un’attività processuale concreta e diretta a contrastare le ragioni dell’imputato, tutelando attivamente i propri interessi risarcitori.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la mera richiesta di conferma della sentenza, depositata dopo che l’iter verso la declaratoria di inammissibilità era già definito, non costituisse un’attività difensiva effettiva. La parte civile non ha, di fatto, contrastato il ricorso avversario con memorie o argomentazioni. Di conseguenza, pur dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha escluso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore della parte civile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso non comporta automaticamente per l’imputato l’obbligo di rimborsare le spese legali alla parte civile. Quest’ultima, per vedere riconosciuto il proprio diritto al rimborso, deve dimostrare di aver partecipato attivamente al giudizio di legittimità, esplicando un’attività difensiva volta a contrastare le pretese del ricorrente. Un intervento meramente formale o tardivo non è sufficiente. Gli imputati sono stati quindi condannati unicamente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ma non a sostenere i costi del legale della parte civile.
In caso di ricorso inammissibile, l’imputato deve sempre pagare le spese legali della parte civile?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la condanna al pagamento delle spese della parte civile è disposta solo se questa ha svolto un’effettiva attività processuale per contrastare il ricorso, non essendo sufficiente un intervento meramente formale.
Quale attività deve svolgere la parte civile per ottenere il rimborso delle spese in caso di ricorso inammissibile?
La parte civile deve svolgere un’attività diretta a contrastare la pretesa avversaria a tutela dei propri interessi civili risarcitori, nei modi e nei limiti consentiti. Una semplice richiesta di conferma della sentenza, successiva al vaglio preliminare di inammissibilità, non è stata ritenuta sufficiente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. La condanna al pagamento delle spese della parte civile, invece, non è automatica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14316 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a SEUI il 28/04/1935
COGNOME nato a SEUI il 28/01/1963
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 41909/24 Lai +1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente ai reati di cui agli artt. 337 e 341-
bis cod. pen.);
esaminati i motivi dei ricorsi, le conclusioni e la memoria della difesa della parte
civile;
che i motivi dedotti nel ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, aventi ad ritenuto
oggetto l’omessa applicazione delle esimenti di cui all’art. 393-bis cod. pen. e art. 52
cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e non illogica motivazione dal giudice di
merito, tanto in relazione alla legittimità dell’atto dei pubblici ufficiale quanto in or all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della legittima difesa (cfr. sent.
7);
impugnata, pag.
rilevato che, per consolidato principio di diritto, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei pro interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Bott Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all’esito del preliminare vaglio di inammissibilità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2025