Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 10/06/1980
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna
ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Modena del 13 settembre 2023 nei confronti di NOME COGNOME in relazione, tra
gli altri, al reato di cui all’art. 651 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione
agli artt. 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, preso atto che il reato era stato commesso il 2 giungo 2019, ha omesso di dichiarare che il
reato era estinto per decoro della prescrizione;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata il quanto i
termini di prescrizione del reato, commesso in data successiva al 3 agosto
2017 e antecedente il 31 dicembre 2019 erano sospesi e che pertanto il reato non era estinto allorché la sentenza è stata pronunciata (in questo
senso da ultimo Sez. U. 12/12/2024, r.g. 22932/2024, COGNOME, info provvisoria 19/2024);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in
questo esposte sono manifestamente infondate;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilevato che nel caso di specie il fatto che la questione sia stata oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte consente di escludere profili di colpa e che pertanto non va disposta la condanna al versamento della somma in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la nc GLYPH nte al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/4/2025