Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui doveri di motivazione del giudice in relazione alle cause di proscioglimento. Il caso in esame ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile, consolidando un principio fondamentale del diritto processuale penale: la motivazione non è sempre dovuta in forma esplicita. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato, tramite il suo legale, ha sollevato la questione davanti alla Suprema Corte, lamentando, tra gli altri motivi, il mancato rilievo di cause di proscioglimento che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a una decisione a lui più favorevole.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha respinto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo chiude la vicenda processuale per l’imputato, ma stabilisce anche delle conseguenze economiche dirette: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione fornita dalla Corte riguardo all’obbligo di motivazione del giudice in merito all’articolo 129 del codice di procedura penale. Questo articolo impone al giudice di dichiarare d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, l’esistenza di determinate cause di non punibilità.
La Cassazione, richiamando consolidati orientamenti delle Sezioni Unite, ha ribadito un principio cruciale:
* Obbligo di motivazione specifica: Il giudice è tenuto a fornire una motivazione dettagliata sulla mancata applicazione di una causa di proscioglimento solo ed esclusivamente quando dagli atti processuali o dalle argomentazioni delle parti emergano elementi concreti che ne suggeriscano la possibile esistenza.
* Motivazione implicita: In assenza di tali elementi concreti, si ritiene sufficiente una motivazione “implicita”. Si presume, cioè, che il giudice abbia compiuto la verifica richiesta dalla legge e abbia concluso per l’inesistenza delle condizioni per il proscioglimento, senza doverlo esplicitare punto per punto.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorso non presentasse elementi concreti tali da imporre al giudice di primo grado una motivazione specifica sul punto. Pertanto, la doglianza è stata giudicata infondata, contribuendo alla declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio di economia processuale e di rigore argomentativo. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Onere della Difesa: Per la difesa, non è sufficiente evocare genericamente la possibile esistenza di una causa di proscioglimento. È necessario indicare e supportare con elementi concreti, emergenti dagli atti, le ragioni per cui il giudice dovrebbe procedere in tal senso.
2. Autonomia del Giudice: Viene confermata l’autonomia del giudice nel valutare gli atti, senza essere gravato da un obbligo di motivazione “a tappeto” su ogni possibile causa di non punibilità, anche quando palesemente inesistente.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: La pronuncia ricorda che un ricorso presentato senza i dovuti presupposti di legge non solo è inefficace, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile?
Sebbene il documento si concentri sulle conseguenze, un ricorso è generalmente inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge, ad esempio perché solleva questioni di fatto (non consentite in Cassazione) o è privo di motivi specifici.
Il giudice deve sempre spiegare perché non ha prosciolto un imputato?
No. Secondo la Corte, una motivazione dettagliata è richiesta solo se dagli atti o dalle richieste delle parti emergono elementi concreti che indichino la possibile esistenza di una causa di proscioglimento. In caso contrario, si considera sufficiente che il giudice abbia effettuato la verifica, anche senza esplicitarlo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22791 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22791 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: AZAZA COGNOME nato il 06/11/2000
avverso la sentenza del 05/12/2024 del GIUDICE COGNOME di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza eme dell’art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Padova in relazione al reato
73 comma 5 d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazio cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art.
5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103,
dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2
pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sent qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu
comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prosp il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di prosciogli l’altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circ applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in ca una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di prosci art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; S.U. 27 dicembre 1995, COGNOME).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i 20 maggio 2025