Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22791 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22791 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza eme dell’art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Padova in relazione al reato
73 comma 5 d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazio cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
- Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art.
5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103,
dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2
pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sent qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu
comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prosp il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di prosciogli l’altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circ applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in ca una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di prosci art.129 (S.U. 27 marzo 1992, COGNOME; S.U. 27 dicembre 1995, COGNOME).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i 20 maggio 2025