Ricorso inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti Essenziali di un Appello
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato. Analizziamo questa decisione per comprendere quali sono gli errori da evitare nella redazione di un ricorso per Cassazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia nel novembre 2023. Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha impugnato tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando un motivo di ricorso basato sulla presunta assenza di cause di non punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione sollevata, fermandosi a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La pronuncia ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Diventa Inammissibile?
La Corte ha fondato la propria decisione su ragioni di carattere prettamente processuale. I giudici hanno ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non fosse consentito dalla legge in sede di legittimità, ovvero nel giudizio davanti alla Cassazione. La motivazione dell’inammissibilità si articola su due punti cruciali:
1. Mancanza di Puntuale Enunciazione delle Ragioni di Diritto: Il ricorso era privo di una chiara e specifica indicazione delle norme di legge che si assumevano violate e degli argomenti giuridici a sostegno di tale violazione. La difesa si era limitata a una mera asserzione generica, senza sviluppare un’argomentazione legale strutturata.
2. Assenza di Congrui Riferimenti alla Motivazione Impugnata: L’atto di appello non si confrontava adeguatamente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, evidenziandone specificamente gli errori logici o giuridici. Nel caso di specie, il ricorso ignorava i puntuali argomenti già sviluppati dai giudici di secondo grado.
In sostanza, la Cassazione ha considerato il ricorso come una semplice affermazione, non supportata da un’analisi critica della sentenza impugnata né da solide basi giuridiche. La mera asserzione dell’esistenza di cause di non punibilità, senza specificare quali fossero e perché fossero applicabili, è stata giudicata del tutto insufficiente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale negli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che l’atto sia specifico, dettagliato e critico nei confronti del provvedimento impugnato. Non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario dimostrare, attraverso argomenti di diritto e un confronto serrato con la motivazione del giudice precedente, dove risieda l’errore. La decisione sottolinea inoltre che un ricorso presentato in modo superficiale non solo è inutile ai fini della difesa, ma produce anche un danno economico per l’assistito, tenuto a pagare spese e sanzioni.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificavano e di congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
È sufficiente affermare l’assenza di cause di non punibilità in un ricorso per Cassazione?
No, secondo questa ordinanza, la mera asserzione dell’assenza di cause di non punibilità è insufficiente se non è supportata da argomenti specifici e non si confronta con le motivazioni della sentenza che si contesta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46448 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI 056STN0) nato il 04/01/1995
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
n. 36/ RG 22274
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato essendovi la mera asserzione dell’assenza di cause di non punibilità, peraltro non prospettate e comunque insussistenti alla luce dei puntuali argomenti della sentenza (pag. 2 e 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consigliera GLYPH ensora GLYPH
La Presidente