Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20485 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20485 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIVA DEL GARDA il 22/04/1980
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, con la quale l’imputato era
stato riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato;
rilevato che con il primo motivo il ricorso denuncia il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli;
ritenuto che esso sia inammissibile, da un lato, perché diretto a realizzare un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, non ammessa in sede di legittimità e,
dall’altro lato, per l’assenza di una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale evidenziato come la
responsabilità dell’imputato sia stata fondata, oltre che sulle puntuali e attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, NOME COGNOME su plurimi elementi di
riscontro estrinseco al relativo narrato (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato);
rilevato che con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità penale dell’imputato per il reato contestatogli;
ritenuto che ‘anche tale motivo sia inammissibile atteso che lo stesso prospetta deduzioni del tutto prive delle ragioni che le sorreggono in relazione alla asserita violazione della regola di giudizio del “al di là di ogni ragionevole dubbio”;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensorer
Il Presidente