Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Argomentazioni Solide in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile rappresenti un esito quasi certo quando l’atto di impugnazione non è supportato da argomentazioni concrete e pertinenti. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione sintetica ma incisiva, ha respinto il ricorso di un cittadino, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Un cittadino proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, sostenendo la validità della propria versione difensiva dei fatti. Il caso è quindi giunto all’attenzione della settima sezione penale della Suprema Corte per la valutazione di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione, presa in camera di consiglio, si fonda su una valutazione preliminare dell’atto di impugnazione, senza entrare nel merito della vicenda processuale.
Le Motivazioni alla base del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. I giudici hanno ritenuto che il ricorso non fosse sorretto da “argomentazioni e allegazioni idonee a dimostrare che la sua versione difensiva risulti attendibile”. In altre parole, il ricorrente non è riuscito a fornire elementi concreti capaci di mettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale.
La Corte sottolinea un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, la valutazione delle acquisizioni istruttorie da parte del giudice di merito è stata giudicata “esente da manifeste illogicità”. Poiché il ricorso si limitava a contrapporre la propria versione dei fatti senza evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione precedente, è stato inevitabilmente respinto.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice per ottenere un annullamento. È necessario strutturare un ricorso basato su censure specifiche, che attacchino la coerenza logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito. Un ricorso che si limita a riproporre la propria tesi difensiva, senza smontare la struttura argomentativa della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore aggravio di spese per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non era supportato da argomentazioni e allegazioni adeguate a dimostrare l’attendibilità della versione difensiva del ricorrente, in contrasto con la valutazione logica delle prove fatta dal Tribunale nei gradi precedenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha riesaminato nel merito le prove del processo?
No, la Corte non ha riesaminato le prove. Ha stabilito che la valutazione delle acquisizioni istruttorie effettuata dal Tribunale era esente da manifeste illogicità, e il ricorso non presentava elementi validi per contestare tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3070 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3070 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che il ricorso di COGNOME non è sorretto da argomentazioni e allegazioni idonee a dimostrare che la sua versione difensiva risulti attendibile in contrasto con quanto in senso contrario ritenuto dal Tribunale sulla base di una valutazione delle acquisizioni istruttorie che è esente da manifeste illogicità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2025