Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21393 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21393 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a TORINO il 25/05/1987
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la
sentenza indicata in epigrafe;
rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 –
01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex
art. 599- bis
cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso
del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen.
e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editta
ovvero diversa da quella prevista dalla legge;
considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, avendo censurato la mancata applicazione dell’art. 385, comma 4, cod. pen., così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità;
rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025