Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità e della mancanza di motivi specifici. Questa ordinanza evidenzia come l’onere della chiarezza gravi interamente sulla parte che impugna, pena l’impossibilità per il giudice di esaminare la questione.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Sentenza della Corte d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’appellante lamentava due questioni principali: il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale e l’errata qualificazione giuridica del fatto contestato. Tuttavia, le doglianze sono state presentate in modo non conforme ai requisiti di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio di Specificità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale, sancito dall’articolo 581 del codice di procedura penale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione non può limitarsi a una critica vaga e generica della sentenza precedente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso “del tutto privo dei requisiti di specificità”. Le motivazioni alla base di questa affermazione sono chiare: l’atto presentava deduzioni generiche, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento dell’appello. Mancavano, inoltre, i “congrui riferimenti” alla motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato in modo chiaro e dettagliato perché la decisione della Corte d’Appello fosse sbagliata, né ha indicato con precisione quali parti della motivazione di quella sentenza fossero errate e per quali ragioni giuridiche. Questa carenza ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. L’appello si è così risolto in una critica sterile, incapace di innescare una reale valutazione da parte della Cassazione.
Le Conclusioni: L’Onere della Chiarezza per il Ricorrente
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Chi intende impugnare una sentenza deve redigere un atto che sia una vera e propria critica argomentata e specifica del provvedimento contestato. Non basta esprimere un generico dissenso. È necessario articolare motivi precisi, supportati da riferimenti normativi e da un’analisi puntuale della sentenza che si intende riformare. In mancanza di ciò, il rischio concreto è la declaratoria di inammissibilità, che comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato condannato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero se presenta deduzioni generiche senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Qual è la funzione del principio di specificità dei motivi di ricorso?
Il principio di specificità serve a consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con esattezza i rilievi mossi alla sentenza precedente e di esercitare concretamente il proprio potere di controllo e revisione sulla decisione contestata.
Cosa succede al ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale sii censura il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. pi -oc. pen., nonché la qualificazione giuridica del fatto contestato, è del tutto privo dei requisiti di specificità prev a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’ impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.