Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13938 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINO il 04/09/1953
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso con cui si contesta l’asserita illo
della motivazione fornita dai giudici di appello alla base del ma riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta formulato in termin
consentiti in questa sede, reiterando una censura non sorretta da co specificità e pertinenza censoria, e dunque priva dei requisiti prescritti,
inammissibilità del ricorso, dell’ art. 581, comma 1, cod. proc. pen.;
che, infatti, a fronte della congrua e non illogica motivazione offerta dai
di merito a base dell’omessa applicabilità delle attenuanti di cui all’art.
62-bis cod.
pen. in favore dell’odierno ricorrente (cfr. pp. 4-5, ove si sottolineano l’
elementi positivi, la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali), aderenza ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3,
del 18/03/2021, COGNOME Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/201
COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 d 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), la suddetta doglianza non in puntualmente le ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, non conse così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed eser proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.