Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27532 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27532 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 23/02/1987
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
– l’unico motivo di ricorso è inammissibile per violazione del principio di specificità dei di impugnazione (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in
motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), in quanto consiste in mere affermazioni di carattere generale, utilizzabili in qualsiasi ricorso dello s
tipo, e prive di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione della sentenza che impugna,
– i motivi di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili quando difettino necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimen
impugnato, e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvediment cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissib (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025.