Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CORATO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CORATO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell’imputato COGNOME, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità ed autosufficienza, è anche manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, ovvero all’assenza di elementi positivi,ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5);
che, invero, a fronte di argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive sono basate su assunti relativi a una diversa valutazione degli elementi probatori, estranea al sindacato di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali;
osservato che, inerendo l’unico motivo di censura alla sola posizione del COGNOME, i ricorsi degli altri imputati, COGNOME e COGNOME, sono inammissibili anche ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per carenza d’interesse in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole, in sede di giudizio di rinvio, nei riguardi di questi ultimi;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.