Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità per contestare la violazione della legge in una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile perché generico non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per capire l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 dPR 309/1990). L’imputato era stato ritenuto responsabile e condannato. Successivamente, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della prima sentenza, aveva ridotto la sola pena pecuniaria a 18.000 euro, confermando però la pena detentiva di quattro anni e sei mesi di reclusione. La Corte aveva inoltre bilanciato le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva.
Il Ricorso in Cassazione: un unico motivo generico
Contro la decisione della Corte d’Appello, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso era fondato su un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui questa censura è stata presentata si è rivelato fatale per l’esito del ricorso stesso.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neanche entrare nel merito della questione. La ragione è chiara e perentoria: gli argomenti presentati erano privi del requisito della specificità. La Corte ha definito l’atto come una “affermazione puramente assertiva sulla mancanza di motivazione”, evidenziando come il ricorrente si sia limitato a enunciare un principio senza collegarlo in modo concreto e dettagliato ai punti della sentenza che intendeva criticare. Inoltre, il ricorso faceva riferimento a principi giurisprudenziali non pertinenti al caso di specie, in quanto relativi alle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni
La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: chi si rivolge alla Corte di Cassazione non può limitarsi a lamentare un vizio in astratto, ma deve indicare con precisione quali parti della motivazione della sentenza precedente sono errate, illogiche o carenti e per quali specifiche ragioni di diritto. In assenza di questa specificità, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte, richiamando consolidata giurisprudenza (tra cui le Sezioni Unite Galtelli), ha sottolineato come la genericità dei motivi impedisca al giudice di legittimità di svolgere la propria funzione.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale e tenendo conto della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, l’inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma, equitativamente fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende. Ciò avviene perché si presume che chi propone un ricorso palesemente inammissibile lo faccia con colpa, impegnando inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione pratica fondamentale per chiunque affronti un procedimento penale. Proporre un ricorso in Cassazione non è un atto da prendere alla leggera. È necessario che i motivi siano solidi, pertinenti e, soprattutto, specifici. Un’impugnazione basata su affermazioni generiche e non circostanziate è destinata all’insuccesso e si traduce in un ulteriore aggravio economico per l’imputato. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia che il dibattito processuale si concentri su precise questioni di diritto, consentendo alla Corte di Cassazione di adempiere al suo ruolo di custode della corretta applicazione della legge.
Perché un ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi del requisito della specificità. Si limitava a un’affermazione puramente assertiva sulla mancanza di motivazione, senza indicare in modo dettagliato le parti della sentenza contestate e le ragioni giuridiche della critica.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di specificità”?
Significa che il motivo di ricorso non identifica in modo chiaro e preciso i punti della decisione impugnata che si contestano, né espone le ragioni di diritto per cui si ritiene che la decisione sia errata. È una critica vaga che non permette alla Corte di comprendere su quale specifica violazione di legge dovrebbe pronunciarsi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3454 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3454 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 giugno 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 23 febbraio 2024 dal GIP del Tribunale di Alessandria, con cui NOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 commi 1 e 4 del dPR 309 del 1990, ha ridotto la pena pecuniaria ad euro 18.000,00 confermando la condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione, con riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva e applicata la riduzione prevista per il rito.
Avverso la sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo, la mancanza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile risultando gli argomenti dedotti privi del requisito della specificità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823) limitandosi a una affermazione puramente assertiva sulla mancanza di motivazione, peraltro richiamando principi giurisprudenziali relativi allksentenze, di patteggiamento.
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 12.12.2025