Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di requisiti formali rigorosi, la cui mancanza può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine della procedura penale: l’obbligo di specificità dei motivi. Quando un’impugnazione si limita a una critica generica e a una rilettura dei fatti, senza individuare precise violazioni di legge, il suo destino è segnato. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio le ragioni e le conseguenze.
I Fatti del Caso: La Revoca di una Misura Alternativa
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che aveva revocato la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali concessa a un soggetto. L’affidamento è una misura alternativa alla detenzione che permette al condannato di scontare la pena in libertà, seguendo un programma di reinserimento sociale. La revoca di tale misura, solitamente, avviene a seguito di comportamenti del condannato ritenuti incompatibili con il percorso rieducativo.
Contro questa decisione, il condannato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio nella motivazione del provvedimento del Tribunale.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero se la revoca dell’affidamento fosse giusta o meno, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa.
La Genericità e la Mancanza di Specificità
Il cuore della pronuncia risiede nella valutazione del ricorso come ‘confutativo e generico’. Secondo la Corte, l’appellante non ha fatto altro che proporre una diversa valutazione degli elementi e delle condotte già esaminati e logicamente analizzati dal Tribunale di Sorveglianza. Non ha, cioè, individuato specifiche norme di legge che sarebbero state violate né ha evidenziato palesi illogicità nel ragionamento del giudice di merito. Si è limitato a chiedere una ‘riforma’ della decisione sulla base di una generica diversa valutazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul mancato rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso siano specifici. La specificità ha una duplice funzione:
1. Delimitare l’oggetto del giudizio: Permette al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali punti della decisione precedente sono contestati.
2. Consentire un sindacato effettivo: Mette la Corte nelle condizioni di esercitare il proprio controllo di legittimità, verificando se il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e motivato in modo logico.
Nel caso di specie, a fronte di una motivazione del Tribunale di Sorveglianza definita ‘ampia e logicamente corretta’, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici a fondamento della sua censura. Di conseguenza, il suo appello è risultato privo della sostanza necessaria per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte lo ha condannato anche al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è giustificata dalla ‘colpa’ del ricorrente nell’aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge, come chiarito anche da una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000). Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità che esige precisione, rigore e specificità.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso esaminato, quando è privo dei requisiti prescritti dalla legge, in particolare della ‘specificità dei motivi’. Ciò accade se il ricorso è generico, non indica le precise violazioni di legge o i vizi logici della decisione impugnata e si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un ricorso è ‘generico’ quando non individua i punti specifici della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche della critica, ma si limita a chiedere una generica ‘riforma’ della decisione, proponendo una valutazione dei fatti alternativa a quella, già logica, del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte può condannarlo al versamento di una somma di denaro alla ‘cassa delle ammende’ se ravvisa una colpa nella proposizione dell’impugnazione, come nel caso di motivi palesemente infondati o generici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4408 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4408 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO, con ordinanza in data 14/07/2025, revocava l’affidamento concesso a COGNOME NOME.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
Il ricorso è inammissibile perchè confutativo e generico, là dove propone una diversa valutazi degli elementi (concernenti le obiettive condotte del condannato) già logicamente analizzati Tribunale.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilit specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla ba delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 58 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non ind elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazion di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il ricorso si limita a chiedere di “riformare” la decisione, proponendo una generica di valutazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinaz causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamen della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025