Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i requisiti di specificità richiesti per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso: un appello contro la sentenza di condanna
Un individuo, condannato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del marzo 2023, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo del ricorrente era contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Egli proponeva, in sostanza, una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove raccolte durante il processo.
La Decisione della Cassazione: il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 23 gennaio 2024, ha troncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché un ricorso deve essere specifico
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni nette e consolidate. Il ricorso è stato giudicato privo di ‘concreta specificità’. Ecco i punti chiave del ragionamento dei giudici:
* Nessuna rivalutazione dei fatti: Il ricorso non può limitarsi a proporre una lettura delle prove diversa da quella del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti come se fosse un nuovo processo, ma può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
* Mancanza di correlazione: I motivi del ricorso erano generici e non si confrontavano specificamente con le complesse argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un’impugnazione efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento, non ignorandolo.
* Assenza di un ‘travisamento della prova’: Il vizio del travisamento della prova, che può essere fatto valere in Cassazione, si verifica solo quando l’errore del giudice su una prova è così grave da rendere l’intera motivazione illogica. Nel caso di specie, il ricorrente ha evidenziato solo ‘minime incongruenze’ che, secondo la Corte, non incidevano sulla coerenza complessiva della sentenza.
Conclusioni: l’importanza della specificità negli atti giudiziari
Questa pronuncia ci insegna una lezione fondamentale: presentare un ricorso in Cassazione è un’operazione tecnica che richiede la massima precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È necessario individuare vizi specifici, argomentarli in modo puntuale e dimostrare che tali errori sono stati decisivi per l’esito del giudizio. Un ricorso generico, che si limita a chiedere una nuova valutazione, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti che sappiano redigere un atto di impugnazione in grado di superare il rigido vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di concreta specificità. Invece di contestare specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, tendeva a prefigurare una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘travisamento della prova’ e perché non è stato riconosciuto?
Per ‘travisamento della prova’ si intende un errore palese del giudice nella percezione o interpretazione di un elemento probatorio. In questo caso, non è stato riconosciuto perché le censure del ricorrente si risolvevano in ‘minime incongruenze’ che non erano in grado di disarticolare l’intero ragionamento probatorio della sentenza impugnata e renderlo illogico.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8897 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il vizio del travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.