Ricorso Inammissibile: La Guida Definitiva della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta avere ragione: è fondamentale rispettare le regole procedurali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale la specificità dei motivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione se l’atto di appello è redatto in modo generico o non pertinente. Analizziamo insieme questo caso per capire gli errori da evitare.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la sentenza di secondo grado basando il suo appello su un unico motivo: una critica relativa alla prova dell’elemento soggettivo del reato. In sostanza, la difesa sosteneva che non fosse stata adeguatamente provata l’intenzionalità della sua condotta.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha immediatamente riscontrato una serie di vizi che lo rendevano non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su tre pilastri argomentativi principali, che rappresentano un’importante lezione per ogni operatore del diritto.
1. Mancanza di Specificità
Il primo e più evidente problema era la violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso. Il motivo presentato era generico, indeterminato e, soprattutto, non si confrontava con le argomentazioni dettagliate contenute nella sentenza impugnata. In pratica, l’appello ignorava le ragioni fornite dai giudici di secondo grado, senza criticarle punto per punto.
2. Tentativo di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha sottolineato che le argomentazioni difensive miravano a una rivalutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di attività è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si può riesaminare il merito della vicenda, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Chiedere alla Corte di rivalutare le prove è un errore che porta direttamente all’inammissibilità.
3. Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello
Infine, i giudici hanno rilevato che il ricorso era una semplice riproposizione delle stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo dimostra una mancanza di correlazione tra l’atto di impugnazione e la decisione che si intende criticare. Un ricorso efficace deve attaccare le specifiche ragioni della sentenza di secondo grado, non limitarsi a ripetere argomenti già vagliati e disattesi.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. La mancanza di specificità, si legge nell’ordinanza, va intesa non solo come genericità, ma anche come “assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, il ricorso deve essere uno specchio critico della sentenza, non un documento a sé stante.
I giudici hanno chiarito che le doglianze difensive, in questo caso, erano “avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti” e tendevano a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie”, attività estranea al giudizio di legittimità. La Corte d’Appello aveva già ampiamente e correttamente esaminato e respinto tali argomenti, rendendo la loro riproposizione in Cassazione del tutto sterile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore, precisione e una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile saperle articolare in modo conforme alle regole processuali, pena la chiusura definitiva del caso senza neanche un esame nel merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se non rispetta i requisiti di legge, come la specificità dei motivi. Ciò accade quando le argomentazioni sono generiche, non si confrontano con la sentenza impugnata, tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti o si limitano a riproporre le stesse questioni già respinte nei gradi precedenti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di specificità”?
Significa che il motivo non indica chiaramente quali parti della sentenza si contestano e perché, in punto di diritto. È generico, indeterminato e non instaura un dialogo critico con le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione impugnata, violando così l’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova dell’elemento soggettivo del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previst di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Al Rv. 268713), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in ques sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.