Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 10 settembre 2024, offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile non per ragioni di merito, ma per un vizio formale cruciale: la mancanza di specificità. Questo caso evidenzia come la semplice reiterazione di argomenti già esposti non sia sufficiente per ottenere un riesame della propria posizione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 25 gennaio 2024. La ricorrente, attraverso il suo difensore, aveva sollevato delle doglianze relative alla tempestività della querela, un punto già discusso e rigettato nel precedente grado di giudizio. Invece di articolare una critica mirata alla decisione della Corte d’Appello, il ricorso si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni, senza un confronto diretto con le motivazioni dei giudici di secondo grado.
La Decisione: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le doglianze presentate non superavano la soglia di ammissibilità. La Corte non è entrata nel merito della questione (la tempestività della querela), poiché l’atto di impugnazione era viziato da un difetto preliminare e insuperabile. La decisione è stata netta: il ricorso non era idoneo a provocare una nuova valutazione della vicenda.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nel principio della specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha chiarito che la mancanza di specificità non si manifesta solo con l’indeterminatezza o la genericità, ma anche, e soprattutto, con l’assenza di correlazione tra le critiche mosse e le ragioni esposte nella decisione impugnata.
La Semplice Reiterazione non Basta
Il principale errore commesso dalla difesa è stato quello di reiterare le argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una mera riproposizione di quanto già detto. Deve, invece, contenere una critica puntuale e argomentata delle specifiche ragioni logico-giuridiche che hanno portato il giudice precedente a decidere in un certo modo. In pratica, l’atto deve “dialogare” con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento pezzo per pezzo.
Il Vizio della Mancata Correlazione
La Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, i giudici di merito avevano “ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici” le tesi difensive. Ignorare queste argomentazioni e riproporre le proprie senza confutarle direttamente equivale a presentare un ricorso astratto e non correlato alla decisione specifica, rendendolo così inevitabilmente inammissibile. Citando precedenti giurisprudenziali conformi, la Corte ha ribadito la necessità di questo confronto specifico, senza il quale l’impugnazione cade nel vizio di mancanza di specificità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente per la Cassazione, richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile dimostrare perché le ragioni del giudice precedente sono errate, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. La ricorrente si è limitata a ripetere le argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le motivazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa ‘mancanza di specificità’ in un ricorso?
Significa che l’atto di impugnazione non solo è vago, ma soprattutto non si confronta direttamente con le argomentazioni della decisione che contesta. È necessario creare una correlazione tra le critiche mosse e le motivazioni del giudice precedente, indicando precisamente dove e perché il suo ragionamento sarebbe errato.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre all’impossibilità di vedere esaminata nel merito la sua impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SARROCH il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto reiterano – in punto di tempestività della querela – quelle proposte con l’app senza confrontarsi specificamente con quanto delibato dalla Corte di merito ;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancan di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, 2020, COGNOME, Rv. 278520; Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 264560), le doglianze difensive dell’appello, riprodotte in questa sede (si veda particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.