Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31625 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’illegit acquisizione della querela ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., nonché la ta della relativa presentazione, sono privi dei requisiti di specificità previst di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 19864 del 17/04/ Mellone, Rv. 276531; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277081), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.