Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: BOLOGNA NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci (si veda, in particolare, pag. 4);
considerato che anche le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzioNOMErio e circostanziale, sono prive di concreta specificità e non conse in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giu merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove sorrette da sufficiente argomentazione, come nel caso di specie (si veda pag.
che, invero, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stes prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli el negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi po rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, il motivo relativo alla continuazione è inammissibile per non essere sta proposto in appello e che comunque, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correl all’entità degli stessi e, dunque, il giudice del merito non è tenuto a rend motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicita
valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato, risultanti dal contes complessivo della sua decisione (cfr. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.