Ricorso inammissibile per genericità: la Cassazione ribadisce un principio fondamentale
Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di una redazione frettolosa o non sufficientemente argomentata. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine della procedura penale: la necessità di specificità dei motivi di impugnazione. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte nei gradi precedenti, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la sua sorte è segnata. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio le ragioni e le conseguenze.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro del gravame era la presunta violazione del diritto di difesa, che secondo la ricorrente sarebbe stata causata dalla revoca dell’ammissione di un testimone decisa dal giudice di primo grado. La difesa sosteneva che tale decisione avesse compromesso irrimediabilmente la sua posizione processuale. Tuttavia, le argomentazioni portate a sostegno di questa tesi non erano nuove, ma ricalcavano quelle già presentate e ritenute infondate dal giudice d’appello.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (la revoca del testimone), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non soddisfaceva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato, in particolare quello della specificità dei motivi, come previsto dall’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si fonda su un concetto giuridico preciso: la mancanza di correlazione tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle espresse nella decisione impugnata. Secondo i giudici, il ricorso non può essere una mera riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate. Al contrario, deve contenere una critica puntuale e specifica al ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del grado precedente.
Nel caso specifico, la ricorrente si è limitata a ripetere le sue doglianze, ignorando completamente le risposte già fornite dalla Corte d’Appello, la quale le aveva ritenute infondate con ‘corretti argomenti logici e giuridici’. Questo modo di procedere trasforma il ricorso in un atto sterile, privo della necessaria specificità, e ne determina inevitabilmente l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche per chi intende impugnare una sentenza. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per ottenere un nuovo esame del caso. È indispensabile che il ricorso sia strutturato come una critica ragionata e specifica della sentenza che si contesta, evidenziando gli errori di diritto o i vizi di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice precedente. Ripetere argomenti già respinti senza confrontarsi con le motivazioni della corte inferiore non solo è inutile, ma espone anche a conseguenze economiche. Come in questo caso, la dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una consistente somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità, limitandosi a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza una reale critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ del motivo di ricorso?
Significa che l’atto di impugnazione non individua in modo chiaro e puntuale gli errori della decisione contestata e le ragioni giuridiche a sostegno della critica, come richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22214 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte d’appello di L’Aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla revoca dell’ammissione di un teste disposta dal giudice di primo grado che avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa dell’imputato, è basato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano le pagg. 3 e 4);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.