Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più frustranti del processo penale, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito le ragioni della difesa. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare i requisiti di ammissibilità di un ricorso, con particolare riferimento al principio di specificità dei motivi, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da quattro persone avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. I ricorrenti contestavano la ricostruzione dei fatti e il posizionamento di alcuni veicoli, elementi centrali nella vicenda processuale. Essi proponevano una propria versione dei fatti e criticavano le valutazioni probatorie operate dai giudici di merito, sperando di ottenere un annullamento della decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non rispettavano i requisiti di legge, in particolare quello della “specificità”. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche. Il ricorso è stato giudicato inammissibile per diverse ragioni strettamente connesse tra loro.
In primo luogo, i motivi erano privi di “concreta specificità”. La difesa, secondo la Corte, non ha individuato specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, ha tentato di proporre una “rivalutazione delle fonti probatorie” e una “alternativa ricostruzione dei fatti”. Questo tipo di attività è preclusa in sede di legittimità, dove la Cassazione non può riesaminare le prove come se fosse un terzo grado di merito, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che la mancanza di specificità non deriva solo dalla genericità delle censure, ma anche dalla “mancanza di correlazione” tra le argomentazioni difensive e la complessità delle ragioni esposte nella decisione impugnata. In altre parole, il ricorso non si confrontava realmente con le motivazioni dei giudici d’appello, ma si limitava a contrapporre una diversa lettura degli eventi, senza demolire logicamente il percorso argomentativo della sentenza.
Infine, i giudici hanno ribadito che, per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” che lo giustificano, con “congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. I ricorrenti, invece, si sono limitati a deduzioni generiche, senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi sui vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non sulla speranza di convincere la Suprema Corte a una diversa valutazione delle prove. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. I motivi erano generici, non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è privo di specificità?
Significa che il motivo non indica in modo chiaro e preciso quali sono gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza che si contesta. Un motivo generico propone una critica astratta o una ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare puntualmente i passaggi della motivazione da censurare e le norme di legge che si assumono violate.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a BOSCOREALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a OTTAVIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ANGRI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di tutti i ricorren punto di ricostruzione del fatto e posizionamento dei veicoli, è privo di conc specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatori un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizi avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisament emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, come ricostruito, nella fattispecie oggetto di contestazione, ampiamen esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 e 4);
considerato che le doglianze inerenti alla prova della penale responsabilit sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammiss dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, se la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei c congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.