Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12544 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BONDENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilit privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valut diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del pr giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisa di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo pe la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci non sindacabili in questa sede (si vedano, ìn particolare, pagg. 6 e 7);
ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i g del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attrib ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentatívo è sta adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisi rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliat motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media editt (si veda pag. 7);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario c il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ne ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rima disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nell (si veda pag. 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.