Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce il Principio di Specificità
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: i requisiti di ammissibilità del ricorso. In particolare, la Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché privo della necessaria specificità, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità e sul corretto modo di redigere un’impugnazione. Questo provvedimento sottolinea come non sia sufficiente una generica contestazione per ottenere una revisione della sentenza di merito.
I Fatti del Processo e la Decisione Impugnata
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di una donna. La difesa della ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione, basando le proprie doglianze su un unico motivo volto a contestare la valutazione delle prove effettuata nei precedenti gradi di giudizio. La difesa, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte una nuova e diversa lettura degli elementi probatori, come i messaggi scambiati tramite un’applicazione di messaggistica istantanea e l’utilizzo di una carta di pagamento prepagata.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che meritano di essere analizzati nel dettaglio per comprendere appieno le ragioni del rigetto.
La Mancanza di Specificità e Correlazione
Il primo e fondamentale vizio riscontrato dai giudici è la mancanza di specificità del motivo di ricorso. La Corte ha spiegato che un motivo non è specifico solo quando è generico o indeterminato, ma anche quando manca una reale correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e la complessità delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, la difesa non può ignorare le motivazioni del giudice di merito, ma deve confrontarsi puntualmente con esse, smontandole con argomenti giuridici pertinenti. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a proporre una tesi alternativa senza contestare in modo specifico le conclusioni a cui era giunta la Corte d’Appello.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Cassazione ha inoltre ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Il ricorso tendeva a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, proponendo criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice precedente. Questo tipo di richiesta è estraneo al sindacato di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione. Salvo il caso di un palese travisamento della prova (che deve essere specifico e decisivo), la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si concentrano sul principio secondo cui il ricorso inammissibile è quello che non rispetta i canoni imposti dalla legge. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse ampiamente e logicamente motivato la propria decisione, in particolare sulla riconducibilità dei messaggi digitali e della carta prepagata alla ricorrente. La difesa, nel suo ricorso, non ha affrontato queste specifiche argomentazioni, cadendo così nel vizio di mancanza di specificità. La Suprema Corte ha evidenziato che non è compito suo riesaminare i fatti, ma solo verificare che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito sia corretto e privo di vizi manifesti. Poiché il ricorso si limitava a una generica contestazione senza individuare errori di diritto o vizi logici evidenti, è stato correttamente dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un monito importante per la redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti; è necessario, invece, individuare i vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) che inficiano la decisione. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: non solo la sentenza diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo di specificità, ovvero se i motivi sono generici, indeterminati e non si confrontano in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una semplice rivalutazione dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come messaggi o testimonianze?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità e non può rivalutare le fonti probatorie o ricostruire i fatti in modo alternativo, a meno che non vengano denunciati specifici e decisivi travisamenti delle prove non considerati dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 90 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 90 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 26/08/1971
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
t
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità ed in difetto della pertinente individuazione di specifici e decisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni puntuali in fatto ed immuni da profili di manifesta illogicità e con i quali, peraltro, la difesa non si confronta (cfr., in particolare, le c:onsiderazioni sul riconducibilità dei messaggi “whatsapp” e della carta Postepay alla odierna ricorrente, di cui a pag. 4 della sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.