Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona l’impugnazione personale dell’imputato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione penale ha ribadito un principio fondamentale della procedura: la necessità della rappresentanza tecnica per la proposizione del ricorso. Il caso in esame ha portato a una declaratoria di ricorso inammissibile a causa della sua presentazione diretta da parte dell’imputato, evidenziando le gravi conseguenze di un errore procedurale di questo tipo. Analizziamo la decisione per comprenderne le motivazioni e le implicazioni pratiche.
La Vicenda Processuale: Un’Impugnazione Fai-da-te
La questione trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Anziché avvalersi di un difensore abilitato, l’imputato ha deciso di agire personalmente, depositando l’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte. Questo gesto, apparentemente volto a far valere le proprie ragioni, si è scontrato con una precisa regola del codice di procedura penale che disciplina le modalità di presentazione dei ricorsi in Cassazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione non ha avuto dubbi nel risolvere la questione. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate. La Corte ha osservato che la presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce una causa originaria e insanabile di inammissibilità. Questo vizio procedurale impedisce la stessa instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, rendendo l’atto privo di qualsiasi effetto.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di merito, ma di un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Per questa ragione, la legge richiede una specifica competenza tecnica, garantita dalla presenza obbligatoria di un difensore iscritto all’apposito albo.
La Corte ha specificato che l’inosservanza di questa regola non consente alternative. Data la palese evidenza della causa di inammissibilità, i giudici hanno proceduto con rito semplificato, noto come procedura de plano, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa modalità accelerata permette di definire il ricorso senza la necessità di un’udienza pubblica, quando le ragioni dell’inammissibilità sono manifeste.
Le Conclusioni: Costi e Lezioni dal Caso
Le conseguenze per il ricorrente sono state immediate e concrete. Oltre a vedersi negata la possibilità di un esame del suo caso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il rispetto delle forme non è un mero formalismo, ma una garanzia essenziale per il corretto funzionamento della giustizia. L’assistenza di un difensore qualificato non è una facoltà, ma un requisito imprescindibile per evitare di incorrere in un immediato e costoso ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto personalmente dall’imputato e non tramite un difensore, come richiesto dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Cosa significa che la Corte ha deciso ‘de plano’?
Significa che la decisione è stata presa con una procedura semplificata e accelerata, senza udienza pubblica, in quanto la causa di inammissibilità era evidente e non richiedeva ulteriori approfondimenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G. 19693/2024 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato. La causa originaria dell’inammissibilità non consente l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.