Ricorso inammissibile in Cassazione: Il Pericolo del “Fai-da-Te”
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un errore procedurale cruciale: la presentazione personale di un ricorso da parte dell’imputato. La decisione evidenzia come un ricorso inammissibile non solo impedisca l’esame nel merito della questione, ma possa anche comportare significative conseguenze economiche. In questo articolo, analizzeremo il caso e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso nasce da un ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che la condannava per il reato di evasione. L’imputata, cercando di far valere le proprie ragioni, ha deciso di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione, redigendo e depositando personalmente l’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10959 del 2024, non è nemmeno entrata nel merito delle doglianze sollevate dalla ricorrente. I giudici hanno interrotto l’esame sul nascere, dichiarando il ricorso immediatamente inammissibile. Di conseguenza, hanno condannato l’imputata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Un Errore Procedurale Fatale
La motivazione alla base della decisione è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale davanti alla Suprema Corte. La legge, infatti, stabilisce che il ricorso in Cassazione in materia penale debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori (i cosiddetti ‘cassazionisti’). L’imputato non ha la facoltà di presentare personalmente l’atto.
La Corte ha semplicemente applicato questa regola inderogabile. Il fatto che l’atto fosse stato ‘proposto personalmente dall’imputata’ ha costituito un vizio insanabile, che ha precluso qualsiasi valutazione sulle questioni di merito che la ricorrente intendeva sollevare. Questo rigido formalismo è posto a garanzia della tecnicità e della specificità che caratterizzano il giudizio di legittimità, il quale non è una terza istanza di merito ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Conseguenze e Lezioni Pratiche
La vicenda sottolinea un’importante lezione: nel diritto, e in particolare nella procedura penale, il ‘fai-da-te’ può essere estremamente controproducente. La dichiarazione di inammissibilità non solo ha reso vano il tentativo di impugnazione, ma ha anche aggravato la posizione economica della ricorrente con l’aggiunta di una sanzione pecuniaria. Questo caso ribadisce l’importanza fondamentale di affidarsi sempre a un legale qualificato, specialmente nei gradi più alti di giudizio, dove le regole procedurali diventano più stringenti e un errore formale può essere fatale per l’esito della controversia.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto personalmente dall’imputata, mentre la legge richiede che l’atto di ricorso per Cassazione in materia penale sia sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che il ricorso è stato proposto ‘personalmente dall’imputata’?
Significa che l’imputata ha redatto e presentato il ricorso in prima persona, senza l’assistenza e la firma di un avvocato difensore, commettendo un errore procedurale che ne ha causato l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27152/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
esaminato il ricorso;
ritenuto il ricorso inammissibile essendo stato proposto personalmente dall’imputata; ritenuto quindi inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.