Errore procedurale: la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile
Nel complesso mondo del diritto processuale, la scelta dello strumento di impugnazione corretto non è un dettaglio, ma un requisito fondamentale. Un errore in questa fase può compromettere irrimediabilmente le possibilità di far valere le proprie ragioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché l’appellante ha utilizzato un rimedio giuridico non previsto dalla legge per il tipo di contestazione sollevata, dimostrando come il rigore formale sia garanzia di ordine e certezza nel processo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale. Contro questa decisione, l’imputata aveva proposto appello presso la Corte d’Appello competente, la quale lo aveva dichiarato tardivo e, quindi, inammissibile. Non contenta, la ricorrente si era rivolta alla Corte di Cassazione, che aveva confermato l’inammissibilità dell’appello.
Credendo di aver subito un’ingiustizia, l’imputata ha deciso di impugnare anche quest’ultima decisione della Corte di Cassazione, sollevando questioni relative alla violazione del diritto di difesa e alla mancata assunzione di una prova che riteneva decisiva. È proprio questo ultimo atto a essere oggetto della pronuncia in esame.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il nuovo ricorso palesemente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando l’inammissibilità è dovuta a una colpa del proponente, in questo caso la scelta di uno strumento processuale palesemente errato.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella natura dello strumento utilizzato. La Corte spiega che i provvedimenti emessi dalla Cassazione non possono essere impugnati con un normale ricorso. L’unico rimedio previsto dal codice di procedura penale, in casi specifici, è la richiesta di correzione di un errore materiale o di fatto, come disciplinato dall’articolo 625-bis.
Questo strumento, tuttavia, serve solo a correggere sviste evidenti (come un errore di calcolo o di trascrizione) e non a rimettere in discussione il merito della decisione. Le doglianze sollevate dalla ricorrente, relative a presunte violazioni del diritto di difesa o alla valutazione delle prove, sono argomenti tipici di un ricorso per cassazione, ma del tutto estranei (‘eccentrici’, come li definisce la Corte) alla procedura di correzione dell’errore. In pratica, la ricorrente ha tentato di ottenere un terzo grado di giudizio su una decisione già definitiva della stessa Cassazione, utilizzando uno strumento con finalità completamente diverse.
Conclusioni: L’Importanza della Corretta Impugnazione
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla procedura penale: ogni fase del processo ha le sue regole e i suoi strumenti specifici, che non possono essere usati in modo intercambiabile. Tentare di contestare una decisione della Corte di Cassazione sollevando vizi di merito, anziché limitarsi ai ristretti confini della correzione dell’errore materiale, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. La pronuncia sottolinea come la conoscenza delle norme procedurali sia essenziale per evitare non solo la frustrazione di un rigetto, ma anche le conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare una decisione della Corte di Cassazione?
Sì, ma solo attraverso rimedi specifici e limitati, come la richiesta per la correzione di un errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.). Non è ammesso un ricorso ordinario per riesaminare il merito della decisione.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate (violazione del diritto di difesa e mancata assunzione di prova) sono estranee ai vizi deducibili con la procedura di correzione dell’errore materiale, che era l’unico strumento astrattamente esperibile contro un’ordinanza della Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il 06/10/1966
avverso l’ordinanza del 08/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte in data 8 marzo 2024;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
con la predetta ordinanza è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato la tardività dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì del 7 febbraio 2019;
la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è stata giustificata con la proposizione dell’impugnazione oltre il termine di legge;
ritenuto che:
il mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti decisori della Corte di cassazione è quello descritto dall’art. 625b1s cod. proc. pen. secondo cui «è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione»;
il ricorso in decisione si colloca in termini del tutto eccentrici rispetto contenuto della disposizione e a quello dell’ordinanza impugnata, ponendo il tema della violazione di legge processuale ex art. 125 cod. proc. pen. a pena di nullità in relazione alla violazione del diritto di difesa per mancata assunzione di prova decisiva a discarico;
trattasi di questione che, all’evidenza, esula dai vizi deducibili con il mezzo di impugnazione proposto;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024