Ricorso Inammissibile: Quando l’Errore è Irrilevante per la Decisione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre uno spunto di riflessione fondamentale sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Il caso analizzato dimostra come non tutti gli errori contenuti in una sentenza siano sufficienti a giustificarne la riforma, soprattutto quando risultano marginali rispetto al nucleo della decisione. La Corte ha stabilito che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi proposti non intaccano le ragioni portanti della condanna.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un errore commesso dai giudici di secondo grado, i quali avevano indicato nel frontespizio della sentenza una data di nascita errata. Secondo la tesi difensiva, questo sbaglio avrebbe avuto un impatto determinante sulla valutazione dell’intensità del dolo, sulla gravità del danno e, più in generale, sulla negazione della responsabilità di fronte all’evidenza dei fatti.
In sostanza, la difesa sosteneva che un’errata valutazione dell’età dell’imputato avesse viziato l’intero impianto logico-giuridico della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’errore sulla data di nascita, sebbene effettivamente presente, fosse un dato “complessivamente marginale”. Questo significa che, anche correggendo l’errore, il risultato della decisione non sarebbe cambiato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio di economia processuale e di prevalenza della sostanza sulla forma. I giudici hanno spiegato che il mancato apprezzamento della corretta età del ricorrente era irrilevante rispetto alle “preponderanti ragioni” che avevano già condotto alla decisione di merito. Queste ragioni principali, che costituivano il fondamento della sentenza della Corte d’Appello, non erano state scalfite dai motivi di gravame presentati.
La Corte ha sottolineato come la valenza attribuita dalla difesa all’errore anagrafico fosse “residuale”. In altre parole, anche ammettendo l’errore, esso non era in grado di minare la solidità delle altre prove e argomentazioni che giustificavano la condanna. Il ricorso, pertanto, non superava il vaglio di ammissibilità perché non affrontava in modo efficace il cuore della motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nel diritto processuale penale: per ottenere la riforma di una sentenza, non è sufficiente individuare un qualsiasi errore, ma è necessario dimostrare che tale errore sia stato decisivo per il giudizio. Gli errori formali o marginali, che non incidono sulla logica e sulla coerenza complessiva della decisione, non sono idonei a giustificare un annullamento.
La decisione serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono concentrarsi su vizi sostanziali e critiche pertinenti all’impianto motivazionale della sentenza, evitando di fondarsi su elementi secondari che, pur se errati, non sono in grado di alterare l’esito del giudizio. La sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente rafforza ulteriormente la funzione deterrente contro la presentazione di ricorsi meramente dilatori o infondati.
Per quale motivo è stato presentato il ricorso?
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo che i giudici avessero indicato una data di nascita errata, e che questo errore avesse influenzato negativamente la valutazione della sua responsabilità, del dolo e della gravità del danno.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto l’errore sulla data di nascita non rilevante?
La Corte ha considerato l’errore un dato “complessivamente marginale” e “residuale” rispetto alle ragioni preponderanti che stavano alla base della decisione impugnata. In sostanza, la correzione dell’errore non avrebbe cambiato l’esito finale del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16274 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce la nullità del procedimento in appello sul
presupposto del mancato rispetto dei termini di quaranta giorni, piuttosto che venti, manifestamente infondato tenuto conto che – a prescindere dalla motivazione resa dalla Corte
di appello in punto di relativa eccezione -, secondo quanto affermato dalla Sezioni Unite di questa
Corte, la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, l g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire n
giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio
(Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01); la manifesta infondatezza si rende palese tenuto conto che il ricorso per cassazione è stato presentato in data successiva alla citata
decisione di questa Corte;
rilevato che riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta quanto dedotto in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche fondate, in maniera determinante, sull’intensità del dolo e sulla gravità del danno, oltre che sulla negazione della responsabilità al cospetto dell’evidenza; rilevato che il mancato apprezzamento dell’età del ricorrente erroneamente calcolato su una diversa data di nascita (la Corte di appello indica nel frontespizio la data errata al posto di quella del 1996) risulta dato complessivamente marginale rispetto alle preponderanti ragioni alla base del diniego (in detti termini residuali la val assegnata dalla difesa nei motivi di gravame);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.