Ricorso Inammissibile: La Prevalenza delle Annotazioni di Polizia sulle Indagini Difensive
Quando si contesta una decisione giudiziaria, è fondamentale che le argomentazioni siano solide, pertinenti e logicamente coerenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 3615/2024, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivazioni deboli e dalla mancata contestazione di tutti gli addebiti. La Corte ha stabilito che la scelta di un giudice di dare maggior peso a un rapporto di polizia rispetto a dichiarazioni raccolte in indagini difensive non costituisce, di per sé, un vizio di illogicità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso di un soggetto contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Il ricorrente sosteneva che la decisione del Tribunale fosse viziata da una motivazione illogica. Il caso riguardava due distinte violazioni contestate al soggetto: una avvenuta nel novembre 2022 e una seconda nel luglio 2023. Nel suo ricorso, l’interessato si concentrava esclusivamente sulla seconda violazione, tralasciando di argomentare sulla prima. Per la seconda violazione, la decisione del Tribunale si basava su quanto riportato dai Carabinieri in un’annotazione di polizia giudiziaria. A questa versione dei fatti, il ricorrente opponeva le dichiarazioni della sua convivente, raccolte tramite indagini difensive, la quale si era assunta la responsabilità dell’accaduto.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile giudicando gli argomenti dedotti come ‘manifestamente infondati’. Gli Ermellini hanno evidenziato due criticità principali nell’impostazione difensiva. In primo luogo, il ricorrente non aveva mosso alcuna obiezione specifica riguardo alla prima violazione contestatagli, il che indeboliva la sua posizione complessiva. In secondo luogo, e punto focale della decisione, la Corte ha affermato che non è affatto illogico che un giudice fondi la propria decisione su fonti di prova ufficiali come un’annotazione di polizia, anche a fronte di versioni alternative provenienti da indagini private. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato, richiamando anche un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 43349/2007). Il nucleo del ragionamento è che il giudice di merito ha la facoltà di valutare liberamente le prove e di scegliere quali ritenere più attendibili. La relazione di servizio redatta da pubblici ufficiali (in questo caso, i Carabinieri) gode di una presunzione di veridicità e attendibilità. Al contrario, le dichiarazioni rese da persone vicine all’imputato, come un convivente, possono essere soggette a una valutazione più cauta, in quanto potenzialmente influenzate da legami affettivi o da un intento di favorire il condannato. La Corte non afferma che le indagini difensive siano irrilevanti, ma che la preferenza accordata a un atto ufficiale non può essere bollata come ‘illogica’ senza specifici e concreti elementi che ne minino la credibilità. L’assenza di tali elementi nel ricorso lo ha reso, appunto, manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un importante principio per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente presentare una versione alternativa dei fatti; è necessario dimostrare in modo convincente l’illogicità o l’erroneità del ragionamento seguito dal giudice. Un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si riesaminano i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione. La decisione evidenzia inoltre l’importanza di strutturare un ricorso in modo completo, affrontando tutti i punti della decisione impugnata. Infine, conferma che, in assenza di prove contrarie evidenti e decisive, gli atti redatti dalle forze dell’ordine mantengono un peso probatorio significativo nel processo decisionale del giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché gli argomenti presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati, basati su una presunta illogicità della motivazione che in realtà non sussisteva e perché il ricorrente non ha contestato una delle violazioni addebitate.
Perché il giudice ha preferito la versione dei Carabinieri a quella della convivente del condannato?
La Corte ha ritenuto non illogico che il Tribunale di sorveglianza fondasse la propria decisione sul rapporto di polizia giudiziaria piuttosto che sulle dichiarazioni rese in indagini difensive dalla convivente, che si era assunta la responsabilità del fatto, in linea con la giurisprudenza esistente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3615 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TREVISO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal te del provvedimento impugNOME e neanche dalle deduzioni spese in ric:orso, anzitutto perchè il ricorso non propone argomenti sulla prima violazione contestata al ricorrente il 22 novembre 2022, pure presente nel percorso logico della ordinanza impugnata, mentre, con riferimento alla seconda violazione contestata al ricorrente il 16 luglio 2023, non è illogico che l’ordina impugnata abbia ritenuto di fondare la propria decisione su quanto riferito dai Carabinier nell’annotazione di polizia giudiziaria a disposizione del Tribunale di sorveglianza, e non quanto riferito in indagini difensive dalla convivente del condanNOME che si è assunta responsabilità del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 43349 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238806);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.