Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente un generico dissenso con la decisione precedente; è necessario un confronto critico e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative. L’ordinanza n. 3584 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, attraverso un unico motivo, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, chiedendo una riqualificazione del reato in lesioni personali. La difesa sosteneva la propria tesi basandosi su deduzioni generiche, senza però affrontare in modo specifico e critico le argomentazioni che avevano portato alla condanna.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno evidenziato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione: la mancanza di un confronto critico con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente non aveva spiegato perché le motivazioni della Corte d’Appello fossero errate, limitandosi a proporre una propria interpretazione dei fatti.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due punti principali.
In primo luogo, ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello aveva fondato il giudizio di attendibilità della persona offesa su elementi solidi e concreti. Questi includevano non solo le dichiarazioni della vittima, ma anche elementi di riscontro logici e fattuali, come le testimonianze dei vicini di casa e i risultati dell’attività investigativa condotta nell’immediatezza dei fatti dalla polizia giudiziaria. Il ricorso, al contrario, ignorava questi elementi, proponendo una ricostruzione alternativa basata su “deduzioni generiche”.
In secondo luogo, la richiesta di riqualificare il fatto come semplici lesioni personali non era supportata da un’analisi giuridica che smontasse il ragionamento della corte territoriale, ma si limitava a una richiesta astratta.
Le conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni. Un ricorso che non si confronta puntualmente con la sentenza che intende demolire, ma si limita a riproporre le proprie tesi in modo generico, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La conseguenza diretta di tale inammissibilità, come in questo caso, è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le sue motivazioni erano generiche e non si confrontavano criticamente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che invece si basava su prove specifiche e corroborate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Su quali elementi si basava la sentenza della Corte d’Appello confermata dalla Cassazione?
La sentenza della Corte d’Appello si fondava sull’attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni erano supportate da elementi logici e fattuali, dal racconto dei vicini di casa e dall’attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3584 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3584 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto l’unico motivo posto da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione non si confronta criticamente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata che ha fondato il giudizio di attendibilità dea persona offesa e delle sue dichiarazioni su specifici elementi logici e fattuali e sull’acquisizione di elementi di riscontro provvedimenti dal racconto dei vicini di casa e dall’attività investigativa condotta nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria.
La richiesta di riqualificazione del fatto come lesioni personali è fondata su deduzioni generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.