Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 05/09/1981
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato
proscioglimento dell’imputato per intervenuta remissione tacita di querela, è
manifestamente infondato e meramente speculativo, poiché i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative,
le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla volontà di persistere nella querela in ragione della
circostanza che la p.o., già presente all’udienza precedente, abbia partecipato e sia stata escussa all’udienza tenutasi successivamente all’episodica assenza dal
dibattimento);
il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio di ritenuto che
responsabilità, è generico giacché i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del
18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco,
Rv. 278231 – 01), le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova della responsabilità alla luce dell’intestazione della carta su cui è confluito l’ingiusto profitto e della carta d’identità ostesa alla parte offesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.