Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21781 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato
proscioglimento dell’imputato per intervenuta remissione tacita di querela, è
manifestamente infondato e meramente speculativo, poiché i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative,
le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla volontà di persistere nella querela in ragione della
circostanza che la p.o., già presente all’udienza precedente, abbia partecipato e sia stata escussa all’udienza tenutasi successivamente all’episodica assenza dal
dibattimento);
il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio di ritenuto che
responsabilità, è generico giacché i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del
18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, COGNOME,
Rv. 278231 – 01), le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova della responsabilità alla luce dell’intestazione della carta su cui è confluito l’ingiusto profitto e della carta d’identità ostesa alla parte offesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.