Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24228 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24228 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 22/08/1954
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia
di primo grado, con la quale COGNOME COGNOME era stato condannato per il reato di bancarotta
semplice documentale;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale
enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferim
motivazione dell’atto impugnato; che, in ogni caso, il ricorrente prospetta questioni n
consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la
graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercit
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è
inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità,
ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez.
3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza d
legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti dec o rilevanti;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Presidente