Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e legalmente validi. Un recente provvedimento, l’ordinanza n. 1123/2024, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Suprema Corte, ribadendo principi cardine della procedura penale. Analizziamo questa decisione per comprendere perché non basta semplicemente dissentire da una sentenza per ottenere una sua revisione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’imputato contestava la sua condanna, basando le proprie argomentazioni su una rilettura di elementi già ampiamente esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Tra le prove citate vi erano il verbale di arresto, di perquisizione e sequestro, il referto del pronto soccorso e la documentazione fotografica dei danni subiti da un’autovettura.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il ricorrente lamentava una valutazione errata di questi elementi da parte dei giudici di merito. Inoltre, contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena. La difesa sosteneva che la sentenza d’appello fosse carente sotto il profilo motivazionale.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non fossero conformi a quanto richiesto dalla legge per un giudizio di legittimità.
Le Doglianze Generiche e Riproduttive
Il punto centrale della decisione è la natura dei motivi addotti. La Corte ha specificato che le lamentele (o ‘doglianze’) erano generiche e si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, non è possibile chiedere alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non di rifare il processo.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata. Ha ribadito un principio consolidato: le attenuanti non sono un diritto automatico dell’imputato. La loro concessione deve essere supportata da elementi positivi e concreti, che in questo caso non erano emersi. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi giudicata sufficiente e non illogica.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che il ricorso era fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le critiche mosse alla sentenza di secondo grado costituivano “doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi”. Di conseguenza, l’impugnazione non presentava critiche a specifici errori di diritto, ma mirava a ottenere un riesame del merito, precluso in Cassazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito: un ricorso in Cassazione deve essere tecnicamente ben costruito. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario individuare e argomentare precisi vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto di motivazione palese e illogico. La semplice riproposizione di argomenti fattuali già respinti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione rafforza il ruolo della Cassazione come giudice della legge e non del fatto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi non consentiti dalla legge, come doglianze generiche o la semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza individuare specifici errori di diritto.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto. La loro applicazione deve essere basata su elementi positivi specifici che il giudice deve valutare, e il diniego, se adeguatamente motivato come in questo caso, è legittimo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1123 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1123 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 12/12/1995
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legg sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di p di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito fondate sul verbale di arresto, di perquisizione e sequestro, nonché dal verbale di pro soccorso e dal fascicolo fotografico riproducente i danni dell’auto derivanti dalla con dell’imputato;
ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non costituiscono un diritto dell’imputato ma devono essere fondate su elementi positivi n emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.