Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24456 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24456 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a GELA il 15/11/1963 COGNOME NOME nato a GELA il 15/03/1956
avverso la sentenza del 21/05/2024 del GIUDICE COGNOME di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata
emessa il 21 maggio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Parma, con cui, in ordine al reato ex art.
110 cod. pen., e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (in Parma il 31 dicembre 2018), sono state applicate le seguenti pene: anni 2 di reclusione per COGNOME, e anni 1 e mesi 4 di reclusione per COGNOME.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mis
sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generic doglianze sollevate in punto di pena avverso il contenuto della decisione impugnata.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, com cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per
bis, motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del generiche tutte le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi dev essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.