Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente affermare una tesi: è necessario sostenerla con argomentazioni precise e concrete. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che le allegazioni difensive generiche e non provate portano inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa basava le proprie argomentazioni su un presunto ‘ritardo cognitivo’ che avrebbe inciso sulla condotta del proprio assistito. Tuttavia, questa tesi non era supportata da alcuna documentazione o elemento probatorio concreto, limitandosi a una mera affermazione.
La Corte d’Appello aveva già criticato questa impostazione, rilevando la mancata dimostrazione di quanto asserito dalla difesa. Nonostante ciò, l’imputato decideva di proseguire, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l’appello non superava la ‘motivazione critica’ già espressa dai giudici di secondo grado. L’assenza di allegazioni specifiche, anche in sede di legittimità, ha reso le argomentazioni difensive del tutto inefficaci.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sanzione della temerarietà della sua impugnazione.
Le Motivazioni: l’Onere di Serietà e Specificità delle Allegazioni
Il cuore della decisione risiede in un principio fondamentale del diritto processuale: le allegazioni difensive, per essere prese in seria considerazione dal giudice, devono essere connotate da un ‘minimo portato di serietà e di specificità’. La Corte ha ribadito che non è sufficiente avanzare delle mere asserzioni. La difesa ha l’onere di fornire elementi concreti a sostegno delle proprie tesi. Nel caso di specie, l’affermazione di un ‘ritardo cognitivo’ è rimasta una dichiarazione vuota, priva di qualsiasi riscontro oggettivo. Questo vizio rende l’intero impianto del ricorso debole e, in ultima analisi, inammissibile, poiché non offre alla Corte elementi validi su cui deliberare.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito per la pratica legale: ogni affermazione fatta in un atto processuale deve essere supportata da prove o, quantomeno, da argomentazioni logico-giuridiche solide e specifiche. Presentare un ricorso basato su tesi generiche e non dimostrate non solo è una strategia perdente, ma espone il cliente a conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un vezzo formale, ma l’essenza stessa di una difesa efficace e credibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le allegazioni difensive relative a un presunto ‘ritardo cognitivo’ non erano supportate da alcuna dimostrazione o prova concreta, venendo considerate mere asserzioni prive di serietà e specificità.
Quali sono i requisiti per le allegazioni difensive secondo la Corte?
Secondo la Corte, le allegazioni difensive devono essere caratterizzate da un minimo grado di serietà e specificità. Non possono limitarsi a essere semplici affermazioni non provate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso, proposto da COGNOME NOME imputato in ordine alla fattispecie ex art. 6 comma 6 L. 401/, è inammissibile. Esso non supera la motivazione critica con cui i giudici hanno rilevato la mancata dimostrazione, da parte della difesa, del prospettato ritardo cognitivo, con assenza di allegazioni anche in questa sede, laddove le allegazioni difensive, per principio generale, devono essere connotate da un minimo portato di serietà e di specificità, non potendosi limitare a mere asserzioni.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 24/05/2024.