Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10381 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/07/2023 del TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pescara, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 24/7/2023, ha rigettato l’istanza con la quale COGNOME ha chiesto la revoca dell’ordine di carcerazione nel proc. 109/2018 SIEP con conseguente scarcerazione per ineseguibilità della pena.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che l’ordine di carcerazione sarebbe errato quanto alla determinazione della pena residua da espiare. Nello stesso ricorso, infine, il ricorrente ha richiesto di dichiarare estinta ex art. 172 cod. pen. la pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di San Donà di Piave il 19/5/2009, irrevocabile dal 16/10/2009.
In data 9 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che il calcolo effettuato dal giudice per la determinazione della
pena residua da espiare sarebbe errato e chiede di dichiarare estinta ex art. 172 cod. pen. la pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di San Donà di Piave il 19/5/2009, irrevocabile dal 16/10/2009.
La doglianza è manifestamente infondata e la richiesta di dichiarare l’estinzione della pena, proposta per la prima volta in questa sede, è inammissibile.
2.1. Il giudice dell’esecuzione, contrariamente a quanto indicato nell’atto di ricorso, ha dato atto di avere proceduto a un’attenta valutazione del contenuto dell’istanza, ciò anche evidenziando che questa era fondata sul contenuto di un ordine di esecuzione errato e che per tale ragione è stato modificato.
A fronte della motivazione così resa nel motivo di ricorso non è articolata alcuna censura specifica, limitandosi il ricorrente ad affermare che il giudice non avrebbe tenuto conto di alcune non meglio specificate porzioni di pena già espiate ovvero che lo stesso avrebbe erroneamente valutato “accadimenti verificatisi nel periodo di detenzione”.
Le critiche così genericamente esposte non sono consentite e, considerata la coerenza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate.
2.2. La richiesta di dichiarare estinta ex art. 172 cod. per!. la pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di San Donà di Piave il 19/5/2009, irrevocabile dal 16/10/2009 è, come detto, inammissibile.
Tale istanza, infatti, non può essere formulata a questa Corte, competente solo quale giudice dell’impugnazione eventualmente proposta avverso il provvedimento emesso sul punto dal giudice di merito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 516 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata.
Così deciso il 5 dicembre 2023.