Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione contro una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile perché generico non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
Il Fatto: Un Appello Contro la Sentenza della Corte di Brescia
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, presentando una serie di motivi a sostegno della propria tesi.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso.
Le Motivazioni: La Genericità delle Censure e le conseguenze del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse “aspecifico”. In altre parole, le critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello erano formulate in termini troppo vaghi e generici. Il ricorrente non aveva instaurato un confronto critico e puntuale con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a sollevare “generiche censure”.
Secondo la legge e la costante giurisprudenza, chi impugna una decisione deve indicare con precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni specifiche per cui le ritiene errate. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico, ma è necessario “dialogare” con la sentenza, smontandone, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico. In assenza di questo confronto, il ricorso perde la sua funzione e viene considerato, appunto, inammissibile.
Le Conclusioni: Costi e Sanzioni per l’Appellant
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono puramente procedurali. La Corte di Cassazione, in linea con quanto previsto dalla legge, ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi davanti alla Cassazione.
2. Il versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende: questa non è una semplice multa, ma una sanzione pecuniaria che viene irrogata quando l’inammissibilità del ricorso è riconducibile a una colpa del ricorrente. Presentare un ricorso palesemente privo dei requisiti di legge, come la specificità, è considerato un comportamento colposo che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario.
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e competenza, formulando impugnazioni chiare, pertinenti e, soprattutto, specifiche.
Cosa significa che un ricorso è “aspecifico”?
Significa che i motivi presentati sono troppo generici, non indicano chiaramente le parti della sentenza che si contestano e non si confrontano in modo critico e puntuale con le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La principale conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se l’inammissibilità è dovuta a sua colpa (come nel caso di motivi generici), anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la Corte ha ritenuto che la presentazione di un ricorso inammissibile per genericità dei motivi fosse dovuta a colpa del ricorrente. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni superficiali o dilatorie che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 09/02/1976
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto privo di qualsivoglia confronto con la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in generiche censure;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presipènte