Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che questo rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte chiarisce ancora una volta che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi vaghi o della mancata impugnazione delle sentenze precedenti. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi di diritto applicati e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro la Condanna
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Genova, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali:
1. La presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
2. La richiesta di una revisione della pena, in particolare la riduzione della somma destinata al risarcimento del danno e la concessione delle attenuanti generiche, che non gli erano state riconosciute.
Tuttavia, l’esito del ricorso è stato negativo e la Corte lo ha dichiarato inammissibile.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi del ricorso, concludendo per la loro palese inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: L’inammissibilità delle Censure sulla Responsabilità
Il primo motivo, con cui l’imputato contestava la sua colpevolezza, è stato respinto per due ragioni fondamentali. Innanzitutto, la Corte ha sottolineato un fatto processuale decisivo: il ricorrente non aveva mai impugnato la sentenza di primo grado. Questo significa che aveva accettato la prima condanna, rendendo inammissibile una contestazione sulla responsabilità sollevata per la prima volta in sede di legittimità. In secondo luogo, le critiche mosse alla sentenza d’appello sono state giudicate come ‘censure del tutto generiche’, ovvero non sufficientemente specifiche e argomentate per individuare un vizio di legge nella decisione impugnata.
Secondo Motivo: La Richiesta di Riduzione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse ‘sufficiente e non illogica’ e che avesse adeguatamente considerato le argomentazioni difensive. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito sulla quantificazione della pena o sulla concessione delle attenuanti, a meno che la motivazione non sia palesemente errata o assente, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
le motivazioni della decisione
La logica della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con precisione i vizi di legge o di motivazione, non può limitarsi a una generica lamentela. Inoltre, il principio di acquiescenza impedisce di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni che si sarebbero dovute proporre nei gradi di giudizio precedenti, come l’appello avverso la sentenza di primo grado.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: l’impugnazione è un atto tecnico che richiede precisione e rigore. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Pertanto, è essenziale che ogni motivo di ricorso sia specifico, pertinente e fondato su questioni non precluse da precedenti omissioni processuali. In caso contrario, il tentativo di ottenere una revisione della sentenza si trasforma in un’ulteriore sanzione economica per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: in primo luogo, le contestazioni sulla responsabilità penale erano generiche e, in secondo luogo, il ricorrente non aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado, accettandola di fatto.
È possibile contestare la propria colpevolezza per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, se un imputato non appella la sentenza di primo grado, non può sollevare questioni sulla sua responsabilità penale per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese del processo e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto non consentito in ragione del fatto che il ricorrente non aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado e, comunque, prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di f o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto (con particolare riferimento alla revisione della somma inflitta per il risarcimento del danno ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente e non illogic motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore