Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce il principio di specificità dei motivi
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, per essere esaminato nel merito, il ricorso deve rispettare requisiti stringenti, tra cui la specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di censure generiche, che non si confrontano puntualmente con la decisione impugnata. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e scoraggiare impugnazioni puramente dilatorie.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione e la violazione della legge penale, in particolare riguardo al mancato riconoscimento di un’attenuante e alla determinazione della pena. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato le proprie scelte.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno constatato che i motivi proposti dall’imputato erano formulati in maniera del tutto generica. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a reiterare le stesse doglianze già presentate nel precedente grado di giudizio, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo approccio rende di fatto impossibile per la Suprema Corte valutare la fondatezza delle critiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici. Le motivazioni dell’ordinanza possono essere così sintetizzate:
1. Genericità delle Censure: Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le critiche erano vaghe e non indicavano esplicitamente quali fossero gli errori di fatto o di diritto commessi dalla Corte d’Appello. Non basta affermare che una motivazione è illogica; è necessario spiegare perché, mettendo in luce le contraddizioni o le lacune.
2. Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata: La Corte ha sottolineato come il ricorrente non si sia confrontato con le ‘compiute argomentazioni’ della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una giustificazione chiara sia per l’esclusione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto, sia per l’aumento di pena applicato. Ignorare tali argomentazioni e riproporre le medesime questioni equivale a chiedere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.
3. Insussistenza del Vizio Motivazionale: La Cassazione ha ritenuto il dedotto vizio di motivazione ‘manifestamente infondato’. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emergeva una motivazione ‘esistente e connotata da lineare e coerente logicità’, basata su un’esauriente disamina degli elementi probatori. Non vi era quindi alcun difetto palese o illogicità manifesta da censurare.
Conclusioni
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione, per avere speranza di successo, deve essere un atto di critica puntuale e argomentata. Non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma un’analisi mirata dei vizi logici e giuridici della sentenza che si contesta. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questo serve da monito a intraprendere la via della Cassazione solo quando si possono sollevare censure specifiche, precise e pertinenti.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi del ricorso erano formulati in modo del tutto generico, senza enunciare ed argomentare specifici rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Cosa significa che le censure del ricorrente erano generiche?
Significa che il ricorrente si è limitato a reiterare le sue lamentele in modo vago, senza confrontarsi in maniera specifica e dettagliata con le argomentazioni ben definite fornite dalla Corte d’Appello nella sentenza che stava contestando.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv e 648 cpv cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata;
che il ricorrente, reiterando genericamente tale doglianza, non si confronta con le compiute argomentazioni della Corte d’appello che ha motivato sia in ordine all’esclusione dell’invocata attenuante della particolare tenuità del fatto, s quanto all’aumento in continuazione in punto di trattamento sanzionatorio inflitto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
che il dedotto vizio motivazionale risulta essere comunque manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore