Ricorso inammissibile: La Cassazione e le Censure Generiche
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e un’analisi critica puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso; è necessario articolare critiche specifiche che colpiscano il cuore del ragionamento del giudice. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, basato su censure astratte e non circostanziate, evidenziando l’importanza della specificità dei motivi di gravame.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di una contravvenzione prevista dal Codice Antimafia (art. 73 del d.lgs. 159/2011). La pena, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione per la scelta del rito abbreviato, era stata fissata in due mesi di arresto.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e vizi nella motivazione. In particolare, le critiche si concentravano sulla valutazione dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione o la consapevolezza della condotta illecita.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione stessa. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse questa soglia di ammissibilità.
Le motivazioni: perché il ricorso inammissibile è stato dichiarato tale?
Il fulcro della decisione risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. La Suprema Corte ha osservato che i motivi di ricorso si limitavano a riprodurre “generiche censure” sull’elemento soggettivo del reato. In altre parole, la difesa aveva sollevato dubbi astratti e affermazioni di principio, senza però confrontarsi direttamente con le “precise risposte motivazionali” che la Corte d’Appello aveva già fornito sul punto.
Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve essere specifico. Non può essere una mera riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Deve, invece, individuare il punto esatto in cui il giudice precedente avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento, spiegando in modo dettagliato il perché. In questo caso, le critiche sono state giudicate prive di un reale “confronto” con la sentenza impugnata, trasformandosi in un tentativo, non consentito in sede di legittimità, di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Le conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più onerosa, è la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene irrogata quando l’inammissibilità è riconducibile a una colpa del ricorrente, come nel caso di presentazione di un ricorso palesemente infondato o, come in questa vicenda, privo dei requisiti minimi di specificità. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e serietà, evitando impugnazioni dilatorie o formulate in modo superficiale, pena l’applicazione di sanzioni economiche.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti di forma o di sostanza richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Il giudice non valuta se le ragioni dell’appellante sono giuste o sbagliate, ma si ferma prima, constatando che l’atto di impugnazione è irregolare o infondato in modo manifesto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le critiche (censure) rivolte alla sentenza d’appello erano generiche e astratte. Il ricorrente non ha contestato specificamente le argomentazioni della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre doglianze generali senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, può essere condannata anche a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il 04/03/1972
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per il rit abbreviato, alla pena di mesi due di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all’art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Avellino il 9 luglio 2020.
RILEVATO
che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, riproduce generiche censure in ordine alla prova dell’elemento soggettivo del reato che poggiano su asserzioni prive di ogni confronto con le precise risposte motivazionali intervenute sul punto;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.