Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti delle Impugnazioni Generiche
L’ordinanza n. 19011/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro monito sull’importanza della specificità nei motivi di impugnazione. Quando un’impugnazione non supera una certa soglia di criticità e concretezza, il rischio è quello di vederla dichiarata come ricorso inammissibile. Questo caso specifico illustra perfettamente i criteri utilizzati dalla Suprema Corte per definire un ricorso come ‘generico’ e, di conseguenza, rigettarlo senza entrare nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado sotto due profili principali: in primo luogo, lamentava una manifesta illogicità nella motivazione che aveva portato alla sua condanna, sostenendo un’errata valutazione degli elementi di prova. In secondo luogo, criticava la violazione di legge relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte d’Appello è così divenuta definitiva.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure presentate fossero del tutto generiche e non superassero la soglia di ammissibilità. Secondo i giudici, il ricorrente non ha esplicitamente enunciato né argomentato i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto che fondavano la sentenza impugnata.
In altre parole, l’appello si limitava a contestare la valutazione delle prove e il giudizio sulla responsabilità penale senza indicare specificamente dove e perché la Corte d’Appello avrebbe sbagliato. La Cassazione ha sottolineato che la motivazione della sentenza di secondo grado era, al contrario, ‘sufficiente e non illogica’ e aveva preso in adeguata considerazione le argomentazioni difensive. Un ricorso inammissibile è tale proprio quando non riesce a confrontarsi in modo puntuale e dettagliato con la decisione che intende criticare, ma si limita a riproporre doglianze astratte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso in Cassazione non può essere un semplice riesame del merito della vicenda. Per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) della sentenza impugnata. Chi intende ricorrere deve formulare critiche specifiche, argomentate e pertinenti, dimostrando in che modo la decisione dei giudici di grado inferiore sia errata. Proporre censure generiche, che si limitano a esprimere un dissenso rispetto alla valutazione dei fatti, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti ‘del tutto generici’. Le censure non hanno enunciato ed argomentato in modo specifico le critiche alla sentenza impugnata, risultando inadeguate a superare la soglia di ammissibilità.
Quali erano le principali contestazioni mosse dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la manifesta illogicità della motivazione riguardo al giudizio di responsabilità penale, per un’errata valutazione delle prove, e la violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità de motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per e valutazione degli elementi di prova, nonché la violazione di legge in relazione mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non superano l soglia di ammissibilità in quanto prospettano censure del tutto generiche, risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispet ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, ben sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame de deduzioni difensive (si vedano, in particolare pagg. 3 – 5 della sent impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore