Ricorso inammissibile: l’analisi della Cassazione su censure di fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6886/2024, offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene considerata un ricorso inammissibile. Il caso in esame dimostra come il ruolo della Suprema Corte sia confinato al controllo di legittimità, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti, specialmente in presenza di una ‘doppia valutazione conforme’ da parte dei giudici dei gradi precedenti.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina del 30 marzo 2023. Questa sentenza aveva confermato la decisione di primo grado. L’imputato, non rassegnato alla condanna, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, sollevando una serie di critiche contro la decisione dei giudici d’appello.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le Motivazioni dietro il ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato che le censure prospettate dal ricorrente si risolvevano in ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non contestava un errore di diritto, ma la valutazione delle prove fatta dalla Corte d’Appello. Il ricorso tentava di offrire una diversa interpretazione dei fatti, senza però indicare ‘specifici travisamenti probatori’ che potessero inficiare la motivazione della sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno sottolineato la presenza di una ‘doppia valutazione conforme’, ovvero due sentenze (primo grado e appello) che erano giunte alla medesima conclusione, con argomentazioni considerate corrette e prive di ‘manifeste incongruenze logiche’. Quando un ricorso si limita a contestare la ricostruzione dei fatti già vagliata due volte, senza evidenziare vizi di legge o errori logici palesi nella motivazione, il risultato è un ricorso inammissibile. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È indispensabile strutturare il ricorso evidenziando specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto di motivazione che renda la sentenza illogica o contraddittoria. Un ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le critiche mosse dal ricorrente erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove, e non denunciavano vizi di legittimità o errori di diritto.
Cosa significa che le censure si risolvono in ‘mere doglianze in punto di fatto’?
Significa che il ricorrente non ha evidenziato errori nell’applicazione della legge o vizi logici nella motivazione della sentenza, ma ha semplicemente cercato di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6886 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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