Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti all’impugnazione dell’archiviazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non tutti i provvedimenti sono impugnabili e utilizzare lo strumento sbagliato può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso in esame offre uno spunto prezioso per comprendere i ristretti confini per contestare un’ordinanza di archiviazione, soprattutto quando il reato presuppone una querela di parte.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un procedimento per il reato di appropriazione indebita. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Terni aveva emesso un’ordinanza di archiviazione, ritenendo che mancasse una condizione di procedibilità essenziale: la querela. Nello specifico, il giudice non aveva ravvisato negli atti elementi sufficienti a dimostrare la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il responsabile del reato.
Contro questa decisione, la parte interessata ha proposto ricorso direttamente in Cassazione, lamentando l’illegittimità del provvedimento per motivi di merito.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l’ordinanza di archiviazione, emessa all’esito della camera di consiglio e nel rispetto del contraddittorio, non è un provvedimento direttamente impugnabile con ricorso per cassazione per vizi di legittimità, come quelli elencati nell’art. 606 del codice di procedura penale.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso proposto.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha articolato la sua decisione su basi prettamente procedurali. La legge, in particolare l’art. 410-bis del codice di procedura penale, definisce chiaramente i rimedi contro i provvedimenti di archiviazione. La norma consente di presentare un reclamo al giudice monocratico, ma solo per contestare vizi procedurali relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, non per discutere il merito della decisione di archiviare.
Il ricorso per cassazione, invece, è un mezzo di impugnazione straordinario che, in questo contesto, è ammesso solo per lamentare l'”abnormità” dell’atto, ovvero quando il provvedimento è talmente anomalo da essere estraneo al sistema processuale. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto un vizio di abnormità, ma ha tentato di sollevare questioni di merito, strada proceduralmente non consentita.
La Cassazione ha sottolineato che il legislatore, con le riforme recenti, ha inteso limitare le impugnazioni contro le archiviazioni per garantire la celerità dei procedimenti, escludendo che la decisione del GIP, confermata in sede di reclamo, possa essere ulteriormente messa in discussione davanti alla Suprema Corte per motivi di merito.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la scelta del corretto strumento di impugnazione è cruciale. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione evidenzia l’importanza di distinguere tra vizi procedurali, unici motivi per cui si può presentare un reclamo contro l’archiviazione, e vizi di merito, che non trovano spazio in questa fase del procedimento. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge un chiaro monito: prima di impugnare un provvedimento, è indispensabile una valutazione attenta delle norme procedurali per evitare di intraprendere un percorso giudiziario destinato al fallimento.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza di archiviazione?
No. La sentenza chiarisce che il ricorso per cassazione contro un’ordinanza di archiviazione è proponibile solo per lamentare l'”abnormità” dell’atto, non per contestarne il merito o per vizi di legittimità comuni.
Quali sono le conseguenze se si presenta un ricorso inammissibile?
La presentazione di un ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata a tremila euro.
Qual era il rimedio corretto per contestare il provvedimento di archiviazione in questo caso?
La legge (art. 410-bis c.p.p.) prevede la possibilità di presentare un reclamo al giudice monocratico, ma esclusivamente per vizi procedurali che hanno inficiato la corretta instaurazione del contraddittorio, non per contestare le ragioni di merito che hanno portato all’archiviazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34669 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34669 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME DÕAgostini
– Presidente –
Sent. n. 1773 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC Ð 10/10/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nellÕinteresse di Barletta NOME, nato a NOME il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Terni il 05/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, giacchŽ proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo lÕordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, allÕesito della camera di consiglio, che non ha ravvisato elementi sintomatici della volontˆ del Barletta di perseguire il responsabile del reato, dal momento che il reato di appropriazione indebita è procedibile solo a querela di parte e non emerge alcun elemento che consenta la procedibilitˆ dÕufficio.
Detta statuizione non è impugnabile.
2.1. L’art. 411 cod. proc. pen. disciplina le ipotesi in cui il pubblico ministero pu˜ richiedere lÕarchiviazione, tra cui rientra la mancanza di una condizione di procedibilitˆ. Il conforme provvedimento emesso dal G.i.p., allÕesito della camera di consiglio partecipata e nel regolare contraddittorio tra le parti pu˜ essere impugnato, innanzi al giudice monocratico solo per motivi processuali che attengono alla rituale instaurazione del contraddittorio. L’art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell’art. 409 del codice di rito), infatti, nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo (solo per vizi procedurali del contraddittorio) rivolto al Giudice monocratico di primo grado, avverso il provvedimento che dispone lÕarchiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l’abnormitˆ dell’atto gravato e non anche – come nel caso di specie è stato fatto con i motivi proposti- per dedurne la illegittimitˆ per uno dei vizi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen. (nei termini Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875).
2.2. Detta inammissibilitˆ va rilevata e dichiarata , a norma dell’art. 610 comma 5cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, COGNOME, Rv. 286726 – 01).
Segue alla inammissibilitˆ del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME DÕAgostini