Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 30/01/1987
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in
ordine all’applicazione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed alla mancata prevalenza di detta attenuante sulla contestata recidiva, oltre a non
essere consentito in quanto riproduttivo di profili di censura già proposti in sede di appello, è manifestamente infondato poiché, premesso che l’applicabilità della
suddetta diminuente implica un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici,
osserva il collegio che nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso, in radice, la ricorrenza della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. motivando in
maniera congrua e non illogica (si veda pag. 4 della impugnata sentenza nella parte in cui fa riferimento al valore dei beni, al danno cagionato alla struttura ed
alla persona offesa), in linea con l’indirizzo incontrastato della Corte di legittimità
(cfr. Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, COGNOME Rv. 255791 01), sicchè nel caso concreto non rileva la pronuncia della Corte costituzionale n. 141/2023 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, co. 4, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere prevalente l’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva reiterata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.