Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20763 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CREMA il 19/06/1984
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 04 febbraio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibili le
istanze avanzate da NOME COGNOME volte ad ottenere l’affidamento al servizio sociale o la detenzione domiciliare;
Ritenuto che non è ravvisabile alcuna violazione di norma processuale nel procedimento che ha condotto correttamente alla declaratoria di inammissibilità;
difatti, per costante giurisprudenza, «la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere
corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto
(In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile)» (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010,
COGNOME Rv. 246720 – 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010,
COGNOME, Rv. 247952 – 01, che specifica che deve esprimere con chiarezza, sia pur senza necessità di particolari formule, la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni; principio ribadito da Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 – 01 e da Sez. 1, n. 26334 del 11/04/2023, Souki, Rv. 284890 – 01);
che è, quindi, manifestamente infondata la censura con la quale il ricorrente lamenta che il Tribunale ha dato un’applicazione formalistica alla disposizione di cui all’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., senza tenere conto dell’agevole reperibilità del condannato, mentre è del tutto eccentrica rispetto alla causa di inammissibilità rilevata dal Tribunale (e assorbente rispetto ad ogni altra questione) l’eccezione di nullità che deriverebbe dal diverso luogo in cui è stato notificato all’interessato l’avviso di fissazione dell’udienza, visto che comunque non vi è dubbio sul fatto che egli ne abbia avuto conoscenza;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025
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