Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3920 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3920 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Santa Maria del Molise (Is) avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che, con requisitoria scritta pervenuta solo il 10/12/2025, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 3518/2025 del 5 giugno 2025, depositata il 7 luglio 2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o quella, formulata in via gradata, di detenzione domiciliare avanzate nell’interesse di NOME COGNOME, condannato alla pena di mesi otto di reclusione, sospesa ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., con sentenza del Tribunale di Roma del 2 gennaio 2013, definitiva 11 ottobre 2019.
A fondamento della decisione il Tribunale ha premesso che con l’istanza di ammissione alle misure alternative sopra indicate, depositata il 20 febbraio 2020, il difensore aveva rappresentato che il condannato, seppur residente all’estero (Liechtenstein), disponeva di un domicilio presso un comune della provincia di Varese.
Ha evidenziato come da informazioni telefoniche assunte nel 2023 da personale della Questura di Isernia, il COGNOME aveva personalmente confermato di essere emigrato in Liechtenstein sin dal 2011, ove svolgeva attività lavorativa, e di essere impossibilitato a rientrare in Italia a causa delle precarie condizioni di salute dell moglie, sottoposta a cure specialistiche presso un ospedale del principato.
Il Tribunale ha poi evidenziato come le due udienze fissate per la valutazione dell’istanza siano state rinviate, la prima, tenutasi il 10 maggio 2024, per legittimo impedimento del difensore, e la seconda, svoltasi il 15 ottobre 2024, per un impedimento del condannato e come, infine, all’udienza tenutasi il 5 giugno 2025, nessuno sia comparso.
Ha, pertanto, ravvisato in dette reiterate manifestazioni di «disinteresse» del COGNOME e del suo difensore «che non hanno inoltrato…richieste successivamente a quella del 20 febbraio 2020, né documentazione utile per svolgere i necessari accertamenti», una condizione preclusiva alla verifica delle condizioni per l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo di seguito riassunto ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 10, 24, comma 2, 111 e 117 Cost, 6 CEDU, 48 carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 178, comma 1, lettera c) e 179 cod. proc. pen.
Il difensore evidenzia come il Tribunale di sorveglianza, nel differire, all’udienza del 15 ottobre 2024, la trattazione per la sussistenza di un legittimo impedimento del condannato, aveva individuato per il prosieguo l’udienza del 29 maggio 2025. La trattazione dell’istanza è, invece, avvenuta ad altra e successiva udienza, come detto tenutasi il 5 giugno 2025, senza che il differimento fosse mai stato comunicato al difensore o notificato al condannato.
Rappresenta che, allorchè aveva avuto notizia, a mezzo di rituale notifica, dell’ordinanza di rigetto, aveva proceduto alle dovute verifiche presso la cancelleria del Tribunale di sorveglianza, ed aveva così appreso che il differimento in questione, disposto fuori udienza, gli sarebbe stato regolarmente notificato alle ore 12.21 del 23 ottobre 2024. I successivi controlli operati sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata avevano permesso di apprezzare come la notifica fosse ; stata effettivamente ricevuta, ma riguardasse la fissazione di u GLYPH enza in una
data diversa (quella del 10 gennaio 2023) ed in relazione ad un soggetto diverso dal COGNOME (tale NOME COGNOME). Sulla scorta di ciò lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di partecipare all’udienza. A quest’ultima si è, quindi, dato corso senza che il condannato ed il difensore abbiano potuto esercitare le prerogative difensive, con conseguenza nullità assoluta dell’attività in quella sede svolta e, di conseguenza, del provvedimento impugnato.
Con memoria del 5 dicembre 2025, il difensore del COGNOME, nel ribadire argomenti e richieste illustrati nel ricorso, ha rappresentato, ad integrazione, di aver richiesto la revoca dell’ordinanza impugnata al Tribunale di sorveglianza di Roma. L’istanza è stata rigettata senza che sia stata svolta alcuna verifica «per accertare effettivamente i contenuti allegati alle PEC inviate con notifica in data 23/10/2024 alle ore 12.21.36 e 12.21.41 allo studio legale».
La richiesta di revoca, datata 19 luglio 2025, ed il correlato provvedimento di rigetto del 6/11 agosto 2025, sono in atti. In quest’ultimo, in particolare, Tribunale di sorveglianza, dopo aver illustrato le ragioni che hanno impedito lo svolgimento dell’udienza alla data del 29 maggio 2025, ha motivato il rigetto della richiesta di sospensiva evidenziando come il differimento alla data del 5 giugno sia stato ritualmente comunicato al difensore a mezzo di due distinte mail «che risultano essere state regolarmente recapitate al destinatario come da report in atti».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto carente della necessaria autosufficienza.
Costituisce principio consolidato in seno alla giurisprudenza di questa Corte quello per il quale il ricorrente non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nel provvedimento censurato; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, GLYPH introducendo GLYPH profili GLYPH di GLYPH radicale GLYPH incompatibilità GLYPH all’interno d i/t, dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02 febbraio 2018, Papini, RV. 274816).
A detto canone ermeneutico il ricorrente non si è attenuto.
Con il ricorso, come già evidenziato, il difensore si è limitato a rappresentare una circostanza di fatto – l’avvenuta notifica di una mail a mezzo EMAIL riportante dati erronei, tali da non avergli consentito di rapportarne il contenuto al procedimento incardinato presso il Tribunale di sorveglianza di Roma su istanza del COGNOME e da non avergli, per l’effetto, consentito di presenziare all’udienza in cui la stessa è stata decisa – senza, però, offrire alcun elemento che valesse a confortare detta allegazione.
Essa, pertanto, degrada a mera asserzione labiale irricevibile in questa sede.
E’ appena il caso di aggiungere come la verifica degli atti processuali – alla quale questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. – abbia condotto ad apprezzare la correttezza del percorso motivazionale reso dal Tribunale di sorveglianza allorchè ha rigettato l’istanza di sospensione dell’ordinanza di rigetto oggetto della presente impugnazione.
Agli atti, infatti, sono presenti solo due comunicazioni notificate al difensore del COGNOME aventi ad oggetto il differimento dell’udienza, prive, per quanto è dato apprezzare, dei dedotti vizi formali.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A detta declaratoria consegue, anzitutto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il COGNOME deve essere poi condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2025