Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti per l’Impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per impugnare una sentenza non basta esprimere un generico dissenso, ma è necessario articolare specifiche censure di legge o di motivazione. La vicenda riguarda un ricorso inammissibile presentato contro il diniego di sospensione del procedimento con messa alla prova, offrendo spunti cruciali sui requisiti formali di un appello efficace.
I Fatti del Caso
Un imputato veniva condannato dal Tribunale per il reato di guida senza patente, con l’aggravante della recidiva nel biennio. Durante il processo di primo grado, la difesa aveva richiesto l’applicazione della messa alla prova, una procedura che avrebbe potuto portare all’estinzione del reato. Tuttavia, il giudice aveva rigettato tale richiesta e proceduto con la condanna.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il proprio difensore, decideva di scavalcare il giudizio d’appello e di presentare un ricorso diretto in Cassazione, noto come ricorso per saltum. L’unico motivo di doglianza era la violazione di legge relativa al diniego della sospensione con messa alla prova.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna di primo grado è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni puramente procedurali, ma di fondamentale importanza. Il motivo proposto, secondo cui il Tribunale avrebbe semplicemente “dovuto accogliere l’istanza di essere messo alla prova”, è stato ritenuto del tutto generico e privo di qualsiasi fondamento giuridico.
I giudici hanno chiarito che per contestare una decisione non è sufficiente lamentare il mancato accoglimento di una richiesta. È invece indispensabile indicare con precisione quale norma di legge sarebbe stata violata o quale vizio logico avrebbe inficiato la motivazione del giudice di primo grado. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto né una violazione di legge specifica, né un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale.
Inoltre, la Corte ha specificato che un ricorso inammissibile così formulato non può essere “salvato” convertendolo in un appello ordinario, come previsto dall’art. 569, comma 3, del codice di procedura penale. Tale conversione è possibile solo se il ricorso, pur essendo errato nella forma, presenta i requisiti di un valido atto di appello, cosa che in questo caso non sussisteva per la totale assenza di motivi specifici di impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Un ricorso, specialmente se diretto alla Corte di Cassazione, deve essere fondato su motivi specifici, chiari e pertinenti. La mera affermazione di un’ingiustizia subita, senza un’adeguata argomentazione giuridica, è destinata a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono banali: oltre a rendere definitiva la condanna, comportano un ulteriore esborso economico per il ricorrente. La decisione sottolinea quindi la necessità, per i difensori, di strutturare le impugnazioni in modo rigoroso, individuando con precisione i vizi della sentenza che si intende contestare, pena l’inevitabile rigetto in sede processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non deduce una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale della sentenza impugnata, ma si limita a lamentare genericamente il mancato accoglimento di una richiesta.
È possibile convertire un ricorso per saltum inammissibile in un appello?
No, la conversione in appello non è possibile se il ricorso è talmente generico da non presentare neppure i requisiti minimi di un atto di appello, come la deduzione di un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, in questo caso determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di SCIACCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Sciacca ha condanNOME COGNOME NOME reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, rigettando la preventiva sospensione del procedimento con messa alla prova.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per saltum in Cassazione avv sentenza, lamentando violazione di legge in ordine al diniego della sospensione con m prova.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo proposto, con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe ” dovuto ac l’istanza di essere messo alla prova presso il Comune di Montevago”, non deduce violazione di legge. Né il ricorso può essere convertito in appello, ai sensi dell’ comma, cod. proc. pen., non essendo stato dedotto neppure un vizio motivazionale dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo i esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro t ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.