Ricorso Inammissibile: La Condanna per Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione è tutto. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche serie conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello possa portare a una dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese.
Il Caso in Analisi
Un imputato, dopo essere stato giudicato dalla Corte d’Appello di Brescia, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il suo obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, sostenendo che la motivazione fosse viziata. Tuttavia, il ricorso si è rivelato problematico non per il contenuto delle sue argomentazioni, ma per il modo in cui sono state presentate.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso proposto e lo ha liquidato rapidamente, definendolo affetto da “genericità assoluta”. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello erano vaghe e non specifiche. Il ricorrente non ha spiegato in modo chiaro e dettagliato quali fossero i presunti vizi della motivazione, limitandosi a una critica superficiale.
La Corte ha sottolineato che, al contrario di quanto sostenuto, la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo la sua decisione sull’accertamento della responsabilità. Il ricorso, invece, non ha saputo indicare quali passaggi della sentenza fossero errati e perché. Questa mancanza di specificità è un vizio fatale in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione impugnata. È necessario, invece, individuare con precisione gli errori logici o giuridici che si ritiene il giudice precedente abbia commesso, confrontandosi direttamente con le argomentazioni contenute nella sentenza.
In questo caso, il ricorso è stato giudicato come se non avesse realmente dialogato con la sentenza della Corte d’Appello, ma si fosse limitato a una contestazione astratta. Di fronte a questa carenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la forma è sostanza. Un ricorso scritto in modo generico, senza un’analisi critica e puntuale della sentenza che si contesta, è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito, con un inevitabile aggravio di costi per l’appellante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “genericità assoluta”. L’appellante non ha specificato in modo chiaro e dettagliato i presunti vizi della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa si intende quando si dice che la Corte d’Appello aveva ‘congruamente motivato’?
Significa che, secondo la Cassazione, la sentenza della Corte d’Appello conteneva una spiegazione adeguata e logicamente coerente delle ragioni che hanno portato alla decisione, rendendo quindi ancora più grave la mancanza di critiche specifiche da parte del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33478 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 08/04/1997
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
“
RG. 15607/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta . rispetto alla motivazione della Corte appello di Brescia, che, · contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento di responsabilità,mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
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Il Presidente