Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Appello Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni, sottolineando come la specificità dei motivi sia un requisito essenziale per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso analizzato offre uno spunto prezioso per comprendere quando un’impugnazione, seppur formalmente presentata, non può superare il vaglio della Suprema Corte a causa della sua genericità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato era stato ritenuto responsabile per i reati di istigazione a delinquere, lesioni e danneggiamento. Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo: il presunto difetto di motivazione della decisione d’appello, in quanto redatta per relationem, ovvero richiamando ampiamente le argomentazioni della sentenza di primo grado senza un’autonoma elaborazione critica.
La Critica alla Motivazione ‘per Relationem’ e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse fornito una risposta adeguata e specifica ai motivi di gravame presentati, limitandosi a un generico rinvio alla decisione precedente. Questo tipo di critica è comune nei ricorsi, ma nasconde un’insidia procedurale che può rivelarsi fatale. La Corte di Cassazione, infatti, ha un consolidato orientamento secondo cui non è sufficiente lamentare la tecnica redazionale della sentenza impugnata. Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorrente ha l’onere di andare oltre e dimostrare cosa, in concreto, non è stato valutato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo un consolidato principio giurisprudenziale. I giudici hanno chiarito che, per contestare efficacemente una motivazione per relationem, il ricorrente deve indicare in modo puntuale e specifico quali questioni sollevate con l’atto di appello siano rimaste senza un’adeguata risposta da parte del giudice del gravame.
Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a una critica generica, omettendo di specificare quali doglianze non fossero state prese in considerazione dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che nemmeno un errore materiale presente nella sentenza (come l’errata indicazione di un nome) poteva essere sufficiente a dimostrare un ‘disimpegno motivazionale’ del giudice di secondo grado. Di conseguenza, in assenza di motivi specifici che evidenziassero le lacune argomentative della sentenza impugnata, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione riafferma un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione: la specificità è tutto. Non basta contestare il metodo con cui una sentenza è scritta; è indispensabile dimostrare, punto per punto, quali argomentazioni difensive sono state ignorate o trattate in modo inadeguato. Un ricorso generico, che non assolve a questo onere di specificità, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la tecnica processuale richiede precisione e rigore, elementi imprescindibili per la tutela dei propri diritti.
È sufficiente criticare una sentenza d’appello perché motivata ‘per relationem’ per ricorrere in Cassazione?
No, non è sufficiente. L’ordinanza stabilisce che il ricorso è inammissibile se non vengono indicati specificamente i punti dell’atto di appello che non sono stati valutati e che sono rimasti senza adeguata risposta da parte del giudice del gravame.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Un errore materiale, come l’indicazione di un nome sbagliato in sentenza, può dimostrare un difetto di motivazione?
No. Secondo la Corte, un mero errore materiale non è di per sé sufficiente a dimostrare un ‘disimpegno motivazionale’ da parte del giudice, ovvero una mancata analisi del merito delle questioni sollevate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46902 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVARA il 02/12/1995
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza in epigrafe della Corte di appello di Torino che confermato quella di primo grado con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile dei reati di istigazione a delinquere, lesioni e danneggiamento;
letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo avente oggetto il difetto di motivazione per essere stata motivata la decisione di appe per relationem rispetto a quella di primo grado;
rilevato che:
quanto alla natura del vizio dedotto, è stato eccepito che «è inammissibile i ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegittimità della sente d’appello solo perché motivata “per relationem” alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnat (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161);
ritenuto che:
nel caso di specie, in effetti, la motivazione della sentenza impugnata articolata, in prevalenza, con richiamo alle convergenti argomentazioni svolte dalla sentenza emessa all’esito del primo grado di giudizio;
tuttavia, nell’articolare l’impugnazione per cassazione, il ricorrente omesso di indicare quali questioni sollevate con l’atto di appello siano rimas senza adeguata risposta da parte del giudice del gravame, non essendo certamente sufficiente, per dimostrare il disimpegno motivazionale della Corte torinese, l’errore materiale nell’indicazione di un nome nel corpo della sentenza considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024