Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17991 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17991 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PUTIGNANO il 01/08/1988
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 28 febbraio 2024, che ha confermato la sentenza emessa dal
Tribunale di Bari in data 14 luglio 2022, con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità è
inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata (pp.
3, 4 e 5, con richiamo agli orientamenti espressi da questa Corte anche nella sua più
autorevole composizione), limitandosi il ricorrente a lamentare l’esclusivo riferimento dei giudici di merito al dato ponderale;
posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME);
ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025