Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale sulla procedura penale, ribadendo un principio cardine per chi intende impugnare una sentenza: la specificità dei motivi. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche concrete. Analizziamo la decisione per comprendere perché un appello generico è destinato a fallire e quali sono i requisiti per una critica efficace a una pronuncia giudiziaria.
La Vicenda Processuale: Dal Tribunale alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). Inizialmente, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale aveva riconosciuto l’imputato responsabile. Successivamente, la Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva riqualificato il reato in un’ipotesi meno grave (comma 5 dello stesso articolo), riducendo la pena ma confermando nel resto la decisione di primo grado.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancata verifica, da parte dei giudici di merito, della possibilità di applicare l’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato per determinate cause.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha stroncato l’iniziativa del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La decisione si basa su due pilastri argomentativi interconnessi: la genericità del motivo d’appello e l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.
La Genericità del Motivo d’Appello
Il punto centrale della decisione è che il ricorso presentato era “estremamente vago e non specifico”. In pratica, l’imputato non ha formulato una critica argomentata e puntuale contro la sentenza della Corte d’Appello. Invece di individuare specifici vizi logici o errori giuridici nel ragionamento dei giudici, si è limitato a una doglianza generica. La Cassazione ricorda che il ricorso non può essere una semplice riproposizione di richieste, ma deve assolvere alla funzione tipica di una “critica argomentata”, dialogando con le ragioni esposte nel provvedimento che si intende contestare.
L’adeguatezza della Motivazione della Corte d’Appello
Di contro, i giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una “appropriata motivazione”, basata su “significative acquisizioni probatorie” e immune da vizi logico-giuridici. Quando la decisione impugnata è ben motivata e logicamente coerente, un ricorso generico non ha alcuna possibilità di scalfirla.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la Corte ha anche condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, ritenuta “equa e conforme a diritto”. Questo perché non sono emerse ragioni valide per esonerarlo da tale sanzione, che punisce l’aver messo in moto la macchina della giustizia con un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando che il ricorso non adempiva alla sua funzione essenziale. Invece di presentare una critica strutturata e puntuale alla sentenza della Corte d’Appello, l’appellante si è limitato a una deduzione generica e vaga. I giudici supremi hanno sottolineato che la sentenza di secondo grado era, al contrario, ben argomentata, fondata su prove solide e priva di difetti logici o giuridici. Un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione che contesta, indicando con precisione dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. La mancanza di questa specificità rende l’impugnazione manifestamente infondata e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni
La decisione in commento riafferma un principio fondamentale per gli operatori del diritto: un’impugnazione deve essere mirata, specifica e argomentata. Presentare un ricorso inammissibile non solo è inefficace ai fini della difesa, ma espone il cliente a conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di un’analisi rigorosa delle sentenze da impugnare e sulla necessità di formulare motivi di ricorso che siano critiche pertinenti e giuridicamente fondate, evitando lamentele generiche che non possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero si presenta come una deduzione estremamente vaga e non specifica che non assolve alla funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come nel caso di specie, al versamento di una sanzione pecuniaria (qui di 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘critica argomentata’ in un ricorso?
Significa che il ricorso non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve individuare in modo preciso i presunti errori logici o giuridici della sentenza impugnata, spiegando in modo dettagliato le ragioni per cui si ritiene che la decisione sia sbagliata e debba essere annullata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46525 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari 1 111 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Bari il 7 aprile 2017, all’esito giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile della violazione dell’art. 73, comma 1, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 15 ottobre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, riqualificato il fatto in violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 de 1990, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la mancata verifica da parte dei Giudici di merito circa la sussistenza delle possibilità pe l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici ed il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.